La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 40, della legge della Regione Puglia n.40 del 31 dicembre 2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) in riferimento all’art.97 terzo comma della Costituzione.
La disposizione regionale prevedeva che dal primo gennaio 2008 le aziende sanitarie e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) pubblici, per i profili professionali oggetto di stabilizzazione, non potessero procedere ad indire o proseguire procedure concorsuali o utilizzare le graduatorie di concorsi gia’ espletati per coprire posti vacanti destinati ad essere stabilizzati. Quei posti dovevano quindi essere coperti stabilizzando il personale precario a tempo determinato. Contro tale disposizione aveva presentato ricorso la sezione di Lecce del Tar di Puglia, che era stata chiamata a decidere sul ricorso avanzato da due dirigenti medici vincitori di concorso che non erano stati stabilizzati. Gli stessi dirigenti medici, oltre alla Asl di Lecce e ovviamente alla Regione Puglia, si erano costituiti in giudizio, per ragioni diverse, dinanzi alla Corte Costituzionale. I giudici della Consulta hanno dunque accolto il ricorso della sezione di Lecce del Tar di Puglia, perche’ l’articolo 3, comma 40, della legge regionale pugliese 40 del 2007 ”prevede una procedura selettiva interamente riservata, in assenza di alcuna peculiare ragione di interesse pubblico”.