Sono desolato per chi contava di poter finalmente staccare le mani dal ferro di cavallo cui si era affannosamente aggrappato in seguito all’articolo dell’avv. Pedone, ma bisognerà stoicamente resistere ancora un pò, perché il discorso sull’eredità va necessariamente completato con alcuni cenni sul testamento e (allegria!) con le istruzioni per redigerselo da soli.
Il testamento, come è noto, è l’atto con il quale una persona dispone dei suoi beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Può essere redatto da un notaio, al quale il testatore dichiarerà la sua volontà alla presenza di due testimoni, oppure anche da soli. Nel primo caso si parla di testamento “pubblico”, nel secondo caso di testamento “olografo”, cioè scritto dal privato di proprio pugno. Il testamento olografo presenta l’indubbio vantaggio della rapidità di stesura e non costa praticamente nulla. Inoltre non comporta fastidi né spese se lo si voglia modificare o rifare in un secondo momento. D’altra parte esso è maggiormente esposto al pericolo di essere falsificato, soppresso o celato alla morte del testatore. Il testamento pubblico rispetto all’olografo garantisce meglio dal rischio della manipolazione, perdita o distruzione, ma presenta l’inconveniente di rendere note agli altri le proprie disposizioni di ultima volontà. A tale intoppo tuttavia si può ovviare attraverso il testamento cosiddetto “segreto”, che consiste nel depositare il testamento olografo, previamente sigillato, presso un notaio, alla presenza di due testimoni. Il testamento segreto, insomma, cumula i vantaggi del testamento olografo e di quello pubblico: la buona conservazione e la segretezza.
Chi voglia redigersi da solo il proprio testamento olografo deve porre attenzione a scriverlo interamente a mano e di proprio pugno: un testo scritto anche solo in parte a macchina o a stampa non ha alcun valore, così come non è valido un testamento scritto con una calligrafia diversa da quella usata abitualmente o in stampatello. Non bisogna assolutamente dimenticarsi inoltre di apporre la propria firma al testamento e di farlo alla fine del testo scritto: un testamento senza sottoscrizione non è valido, così come non hanno alcun valore tutte le disposizioni testamentarie redatte dopo la firma. E’ invece irrilevante che la sottoscrizione sia effettuata indicando il proprio nome e cognome oppure un semplice pseudonimo: quel che conta è che essa valga ad individuare con certezza la persona del testatore. Hanno affermato questo principio i giudici allorché hanno riconosciuto validi alcuni testamenti firmati con espressioni come “La mamma” o “Tuo padre”. Neppure ha rilevanza dove vengono scritte le ultime volontà del testatore: non serve necessariamente un foglio protocollo, vale anche il testamento scritto su un foglietto di carta, o quello contenuto in una lettera. È invece necessario porre la data sul documento, indicando giorno, mese ed anno: la mancanza o l’incompletezza della data rende annullabile il testamento, anche se è consentito usare espressioni equivalenti come per es. “Natale 2007” o “Pasqua 2008”. L’indicazione della data rileva tanto al fine di stabilire se il testatore al momento della stesura era capace di intendere e di volere quanto, soprattutto, allo scopo di individuare un ordine cronologico allorchè vi siano più testamenti. Il testamento, infatti, è un atto cui la legge ha attribuito la caratteristica di poter essere revocato in ogni momento: né a tale facoltà di revoca si può in alcun modo derogare, poichè una clausola testamentaria con cui il testatore rinunciasse ad avvalersi di essa sarebbe comunque nulla. In tal modo il legislatore ha voluto proteggere il testatore anche da se stesso, preservandogli la libertà di poter sempre cambiare idea in un momento successivo. Da ciò consegue che in caso di incompatibilità tra due o più testamenti prevale sempre la disposizione testamentaria più recente, che revoca quelle anteriori.
Per chiudere, va sfatato uno stereotipo radicatosi nella nostra mente per via di tanti bei film holliwoodiani. Se una zia troppo ansiosa di vedervi “sistemati” vi ha lasciato una immensa fortuna ma solo a condizione che vi sposiate entro una certa data (e, peggio ancora, che sposiate una ricca “quatara”), non vi tormentate né tantomeno affannatevi a rovinarvi a tutti i costi entro la mezzanotte dell’ultimo giorno concessovi per capitolare: siamo in Italia, non in America, e per fortuna nel nostro ordinamento non sono ammesse le americanate! Da noi una simile condizione che venisse aggiunta ad un lascito testamentario verrebbe considerata illecita e si avrebbe per non apposta, in quanto diretta ad influenzare l’esercizio di una libertà fondamentale dell’individuo.
avv. ANTONIO CHIRICO – Lecce, via Birago n. 53
E-Mail: avvocati.chiricopedone@yahoo.it