Con questo importante principio, la I sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza 9.6.11 n. 281/1/11 ha accolto il ricorso proposto, tramite lo Studio Legale Matranga, da un contribuente già dichiarato fallito, avverso il provvedimento di intimazione di pagamento notificato da Equitalia.
In particolare, nella fattispecie si era verificato che la cartella di pagamento, presupposta all’atto di intimazione impugnato, era stata notificata al solo curatore del fallimento e non anche al soggetto dichiarato fallito.
La Commissione, accogliendo le tesi del legale del ricorrente, ha annullato tale atto di intimazione di pagamento in quanto “siffatto iter procedimentale adottato dall’Ufficio ai fini della riscossione si configura non conforme a legge siccome secondo principi generali la predetta notifica andava effettuata anche nei confronti del soggetto dichiarato fallito, ciò per l’ipotesi in cui – come in effetti si è verificato – quest’ultimo fosse tornato in bonis e quindi in grado di espletare autonomamente opportune difese”.
Per il futuro, quindi, Equitalia prima di procedere alla notifica di siffatti atti di intimazione di pagamento a soggetti già dichiarati falliti, dovrà avere cura di comunicare agli stessi, e non solo al curatore fallimentare, anche la presupposta cartella di pagamento, in modo tale da garantire al fallito di espletare il proprio diritto di difesa, costituzionalmente garantito.