Militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce hanno svolto, nei confronti di una Società operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, una verifica vertente la corretta applicazione della normativa fiscale afferente il regime dell’inversione contabile, c.d. “reverse charge”, applicabile anche alle cessioni di fabbricati strumentali all’attività d’impresa.
In particolare, nel 2009, la Società in questione ha acquistato due fabbricati con annesso terreno e, prima della stipula dei rogiti relativi alle operazioni immobiliari contestate, ha proceduto a concludere i preliminari di compravendita degli immobili, successivamente acquistati, definiti “strumentali” e delle relative aree edificabili annesse agli stessi, con conseguente inquadramento dell’operazione posta in essere come esente da I.V.A.
Ma alla luce dei recenti pronunciamenti dell’Amministrazione Finanziaria, oggetto della compravendita non possono essere considerati i fabbricati, oramai privi di effettivo valore economico ma, diversamente, l’area sui cui gli stessi insistono, riqualificata in relazione alle potenzialità edificatorie in corso di definizione ed il terreno costituirebbe l’elemento principale della cessione, mentre i fabbricati esistenti sarebbero solo un elemento puramente accessorio della cessione, tanto più che era prevista contrattualmente la loro demolizione.
Gli immobili presenti non possono essere considerati, quindi, beni strumentali per natura e, pertanto, la cessione deve essere ritenuta un’operazione imponibile ai fini dell’I.V.A. con aliquota al 20%.
Per questo motivo, nei confronti della Società verificata si è proceduto alla contestazione della violazione afferente l’Imposta sul Valore Aggiunto pari a 228mila euro e conseguente presentazione in modo infedele della relativa dichiarazione.
L’attività si concludeva con la segnalazione all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte evase.