Nello svolgimento dell’attività lavorativa può purtroppo succedere che il lavoratore contragga una malattia professionale o subisca un incidente che gli procuri lesioni o menomazioni.
La legge definisce “infortunio sul lavoro” qualsiasi evento dannoso, determinato da una causa violenta in occasione di lavoro, che incide sulla capacità lavorativa del lavoratore. La malattia professionale, invece, è l’infermità che trova la propria causa nel lavoro svolto.
Mettendo da parte (anche per scaramanzia) il discorso relativo ai casi di morte del lavoratore, quando si contrae una malattia professionale o si verifica un infortunio sul lavoro è importante provvedere subito a denunciare l’accaduto e a informare il datore di lavoro, il quale, se dall’evento deriva una prevedibile inabilità al lavoro superiore ai 3 giorni, entro 2 giorni dall’infortunio deve darne comunicazione all’Inail (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). Il datore di lavoro che non ottempera a tale obbligo di comunicazione all’Inail è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria. L’Inail ha il compito di gestire l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore dell’Industria, dell’Agricoltura e dei Servizi ed interviene, già a partire da qualche giorno dopo l’avvenuto infortunio e fino alla guarigione clinica dell’infortunato, corrispondendo una “indennità giornaliera” che compensa il lavoratore della mancata percezione della retribuzione durante la sua inattività forzata. Quando dall’infortunio derivano conseguenze invalidanti permanenti (c.d. postumi), l’Inail concede anche una “rendita perpetua” volta a compensare il lavoratore del “danno patrimoniale” subìto, la quale sarà proporzionale al grado di invalidità riconosciuto e viene calcolata in base alla retribuzione percepita nell’anno precedente l’infortunio. Con riguardo a tale rendita perpetua va detto che, dal 2000, essa ricomprende anche il risarcimento del “danno biologico”, inteso come “danno alla salute”. Nonostante questo passo avanti fatto dal legislatore nel 2000, va tenuto presente che tuttora l’Inail risarcisce solo alcuni tipi di danno, così che quelli non risarcibili dall’Inail dovranno essere chiesti al datore di lavoro instaurando un giudizio civile davanti al Giudice del Lavoro.
Si badi, però, che la tutela dell’infortunato non si estende a coprire anche i casi in cui il lavoratore, con la sua condotta, si sia esposto a rischi estranei e/o contrari alle modalità di lavoro cui era tenuto. È, questo, uno dei motivi di scontro più acceso nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro. Infatti, una condotta “incauta” del lavoratore sul luogo di lavoro giova al datore che potrà così addossare la responsabilità dell’accaduto (in tutto o in parte) all’infortunato. Al lavoratore serve, al contrario, che risulti che l’infortunio capitatogli è accaduto per motivi o fatti riconducibili alla sfera di decisione o gestione del datore. Si pensi, per esempio, ai numerosi casi di infortuni verificatisi in conseguenza di violazioni della normativa di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro poste in essere dal datore.
Indennizzabile e risarcibile è anche l’infortunio c.d. “in itinere”, cioè l’infortunio avvenuto lungo il tragitto percorso dal lavoratore tra la propria abitazione ed il luogo di lavoro, ma – si badi – solo quando l’utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro (o di far ritorno alla propria abitazione) e non siano possibili al lavoratore scelte diverse. Più nel dettaglio, ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio “in itinere” devono ricorrere all’incirca i seguenti presupposti:
1. l’eventuale uso da parte del lavoratore di un veicolo privato deve essere stato necessario (considerati gli orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto esistenti in zona);
2. il percorso seguito dall’infortunato deve essere stato quello normale per recarsi al lavoro (così, per es., non sarà indennizzabile l’infortunio subìto lungo un percorso “allargato” rispetto a quello “diretto” che collega il luogo di lavoro all’abitazione);
3. l’itinerario deve essere stato percorso dal lavoratore non per ragioni personali nè in orari non collegabili all’attività lavorativa (così, per es., non sarà indennizzabile l’infortunio subìto in un momento di sosta presso un bar situato lungo il percorso, in quanto tale sosta verrebbe considerata “voluttuaria”).