Il TAR di Lecce, Presidente Dr. Cavallari, Relatore Dott. Di Bello, ha definitivamente annullato la nota della Prefettura di Lecce con la quale quest’ultima paventava la sussistenza di “elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti della Società Cooperativa Supernova (oggi SFL) Soc.Cop.”.
La Prefettura di Lecce, infatti, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del DPR 252/1998, aveva informato lo IACP (in qualità di amministrazione che aveva indetto una gara di appalto a cui Supernova aveva preso parte) di alcune possibili infiltrazioni mafiose all’interno della Società Supernova; circostanza questa che impedisce alle amministrazioni cui sono fornite tali informazioni di stipulare contratti con i soggetti destinatari di una simile informativa.
Il TAR ha accertato in maniera definitiva che la Prefettura ha erroneamente supposto un tentativo di infiltrazione mafiosa nei confronti della Società Supernova sulla base di un procedimento “carente di conseguenzialità e non immune da salti logici”.
Risulta dunque pienamente accolta la tesi proposta dagli Avv.ti Ernesto e Saverio Sticchi Damiani e dagli Avv.ti Giovanni e Gianluigi Pellegrino che hanno dimostrato al Giudice amministrativo che l’assunzione all’interno di una società denominata Progetto Menhir Ambiente Srl, partecipata in maniera minoritaria da Supernova, di due persone oggetto di attenzione da parte degli acquirenti per la loro appartenenza a clan mafiosi, non può determinare, quale conseguenza, una presunta infiltrazione mafiosa all’interno della Società ricorrente.
I legali di quest’ultima hanno infatti dimostrato che l’assunzione sia stata voluta dal socio maggioritario di Progetto Menhir e che in nessun modo “la stessa sia stata sollecitata, indicata in termini preferenziali, anche solo suggerita da parte di soggetti intranei alla Supernova”.
Tali circostanze oggettive evidenziano la totale estraneità da parte di Supernova ad elementi appartenenti ad organizzazioni malavitose e, dunque, confermano che l’iniziativa assunta dalla Prefettura di Lecce sia stata del tutto illegittima.
A causa del provvedimento illegittimo Supernova ha subito un grave pregiudizio che nella stessa sentenza si qualifica come “talmente grave da ripercuotersi non solo sull’affidabilità dell’operatore economico che la subisce, sul quale viene proiettata innegabilmente un’ombra di opacità sul piano della correttezza e lealtà contrattuale che ne interdice l’autonomia negoziale, ma anche sul versante della onorabilità delle persone fisiche che compiono atti giuridicamente rilevanti in condizione di non totale autonomia gestionale”.