La tematica della tutela assistenziale e previdenziale è, sempre, di costante interesse.
Il settore sportivo, come del resto qualsiasi altro, appresta una specifica forma di tutela nei confronti dei soggetti che dello stesso ne siano parte.
Con il presente articolo si analizzerà un caso particolare che, a fronte della sua specificità, ha determinato in dottrina, per molto tempo, contrasti interpretativi.
Sarà utile porre un esempio: cosa avviene se il Direttore sportivo di una squadra dilettantistica, al rientro verso la propria abitazione dal campo sportivo di allenamento, viene coinvolto in un incidente stradale a seguito del quale subisce delle gravi lesioni personali?
Tale increscioso evento deve essere considerato un comune incidente o, invece, può essere inquadrato come incidente sul lavoro?
Aver posto l’attenzione sulla particolare figura del Direttore sportivo, come si vedrà più avanti, non è sicuramente frutto del caso.
La problematica giuridica che si va ad analizzare non è certo priva di interesse. La stessa é stata peraltro oggetto di recentissime pronunce da parte dei Tribunali italiani, tuttavia, al fine di meglio chiarire la questione bisognerà analizzare due diversi aspetti.
In primo luogo il risarcimento di questo particolare danno richiama la fattispecie del cosiddetto “infortunio in itinere”; esso consiste nell’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro e viceversa.
Introdotto con l’articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 tale istituto, tuttavia, presuppone la natura subordinata dell’attività lavorativa svolta.
Prima di procedere all’illustrazione del contenuto della pronuncia richiamata, è opportuno operare un sintetico riferimento alla disciplina che presidia tutta la materia afferente all’assicurazione degli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici tesserati presso le Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.), le Discipline Sportive Associate (D.S.A.) e gli Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.).
Essa è contenuta nel D.M. 17/12/2004 (G.U. n. 97 del 28/04/2005) che ha ad oggetto proprio i profili di tutela assicurativa connessi alle conseguenze degli infortuni accaduti in danno dei soggetti indicati durante lo svolgimento delle attività sportive ovvero nell’espletamento delle loro funzioni nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza.
La tutela assicurativa, in particolare, si estende oltre che, come detto agli infortuni, dai quali sia derivata la morte o un’inabilità permanente, avvenuti in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, anche a quelli occorsi in occasione degli allenamenti, anche individuali o isolati, a condizione che essi siano previsti, disposti autorizzati e/ o controllati dall’organizzazione sportiva competente, anche attraverso proprie società affiliate.
Inoltre, detta forma di tutela opera anche con riferimento agli infortuni che abbiano luogo in occasione dei trasferimenti da e verso il luogo di svolgimento dell’attività prevista, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o di inosservanza delle norme di legge che regolano il viaggio del soggetto assicurato.
Nello specifico, tra le ipotesi che escludono l’operatività della garanzia assicurativa, sono individuate gli eventi derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, dall’assunzione di sostanze dopanti o dall’accertamento che il soggetto assicurato sia affetto da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o altre infermità mentali.
Ora, passando all’esame del caso specifico, è necessario comprendere se la figura del Direttore sportivo in ambito dilettantistico sia ricompreso tra i soggetti assicurati.
La disciplina richiamata come su evidenziato elenca tra i soggetti interessati dalla copertura assicurativa gli atleti, i dirigenti ed i tecnici tesserati.
La qualifica di direttore sportivo non può, certo, essere ricondotta a quella di atleta o tecnico, tuttavia, alla luce delle recenti novità normative federali, può perfettamente essere inquadrata tra quelle dirigenziali.
Si discute, in realtà, neanche a farlo di proposito, di una figura che proprio recentemente ha avuto una evoluzione di non poco conto.
Fino a poco tempo fa, dunque prima della emanazione del nuovo Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, la circostanza che ci occupa avrebbe avuto un esito infelice. Tuttavia con la modifica dell’art. 43 la L.N.D. ha introdotto, in favore delle società sportive alla medesima associate, la possibilità di avvalersi della figura del Direttore Sportivo.
Tale disposizione delle Federazione ha, sicuramente, attribuito una valenza del tutto nuova a tale figura configurandola, senza dubbio, come una vera e propria carica lavorativa.
Infatti, la richiamata disposizione regolamentare stabilisce che “le Società o Associazioni partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, nonché ai Campionati Regionali e Provinciali, possono tesserare soggetti iscritti all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, affidando loro le mansioni professionali previste nel relativo regolamento.
Tale attività non può essere assimilata ad un incarico di natura subordinata, soprattutto tenuto conto del fatto che, in ambito dilettantistico, quale principio generale, è esclusa qualunque forma di lavoro subordinato.
Tuttavia, alla luce di tale nuova prospettiva attribuita alla figura del Direttore sportivo, anche sulla scorta degli sviluppi che il fenomeno ha manifestato sin da subito, non può non ritenersi che il Giudice del Lavoro, eventualmente investito della questione, possa ragionevolmente orientarsi in senso favorevole rispetto a questo particolare richiesta di risarcimento.
Non sarebbe, infatti, coerente e legittimo sostenere che tale qualifica professionale, per di più attribuita dalla stessa Federazione ad un soggetto necessariamente tesserato, non rientri nell’elenco dei soggetti sottoposti alla copertura assicurativa di cui si discute.
Avv. Cristian Zambrini
Avv. Cristian Zambrini iscritto all’Albo degli Avvocati di Lecce. Specializzato in diritto sportivo avendo conseguito il Master di II° livello in “diritto ed economia dello sport” con tesi dal titolo “la clausola compromissoria e l’arbitrato sportivo. Problematiche di diritto sportivo ed ordinario”. Presta la sua attività di consulenza per atleti e società sia nell’ambito professionistico che dilettantistico. Membro del team della testata specializzata Iusport.it. email: cristian_zambrini@yahoo.it
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