Per la Commissione Tributaria Barese nella fase di avvio di una professione il basso reddito non può essere sintomatico di evasione fiscale.
È nullo l’avviso di accertamento fondato sul redditometro a carico di un professionista
che ha iniziato da pochi anni l’attività professionale, in quanto la bassa redditività è fisiologica nella prima fase di avvio di una nuova professione, non potendosi, quindi, considerare sintomatica di un comportamento antieconomico e di possibile evasione. Questo ha stabilito la C.T. Prov. di Bari, con la sentenza n. 123/12/11 del 25 luglio 2011.
Quindi, l’esiguo reddito dichiarato nel 2005, nel caso di specie che riguardava un avvocato, è rappresentativo piuttosto della tipica condizione di un professionista nei primi anni di avvio dell’attività, in cui i compensi sono sempre piuttosto bassi, giacché il loro aumento si verifica solo dopo aver conseguito un’adeguata clientela e dopo anni di esperienza.
Anche i giudici pugliesi sembrano sostenere l’orientamento fatto poi proprio dalla C.T. Reg. di Torino (sentenza n. 76/14/11), per cui il redditometro costituisce soltanto una presunzione semplice e, quindi, l’Ufficio che procede all’accertamento sulla base di tale strumento deve provare un quid pluris rispetto alle mere risultanze di tale meccanismo presuntivo, alla stregua – in sostanza – di quanto già avviene per l’accertamento fondato sugli studi di settore, dopo le sentenze delle SS.UU. del 2009 (Cass. 26635-6-7-8/2009).
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Marco Sponziello – Dottore commercialista