Gli enti sportivi dilettantistici hanno la possibilità di costituirsi in associazioni, società di capitali ed anche nella forma di società cooperativa, secondo le norme del codice civile. La scelta della forma costitutiva è di rilevante importanza al fine di tenersi al riparo dalle eventuali crisi economiche che possano riguardare il sodalizio che si ha intenzione di creare.
Così come stabilito dal codice civile le associazioni possono essere riconosciute o non riconosciute. Il riconoscimento cui ci si riferisce non va confuso con quello concesso dall’ordinamento sportivo. Tale forma di riconoscimento è concesso dall’ordinamento statale attraverso l’iscrizione dell’ente nel Registro delle imprese.
Attraverso tale forma di riconoscimento l’ente assumera la cosidetta “personalità giuridica” ed avrà accesso alla disciplina in virtù della quale potrà godere della automonia patrimoniale perfetta.
In virtù della autonomia patrimoniale perfetta il patrimonio dell’ente sarà completamente separato ed autonomo rispetto a quello dei rispettivi soci. In poche parole il creditore di un sodalizio non potrà mai aggredire in prima battuta il patrimonio personale dei soci al fine di soddisfare le proprie pretese ma dovrà necessariamente escutere prima di ogni cosa il fondo/patrimonio della associazione. Questa forma di garanzia è al contrario del tutto assente nelle associazioni prive di riconoscimento e/o personalità giuridica. Appare, pertanto, ovvio optare per la costituzione di un ente riconosciuto.
Se si volesse accedere alla massima tutela del patrimonio personale, al fine di renderlo totalmente immune dagli andamenti finanziari dell’ente sportivo, a parer di chi scrive, la scelta più logica sarebbe orientarsi verso la costituzione di una società di capitali quale una s.r.l. o s.p.a. (ovviamente senza scopo di lucro). Questa opzione permetterebbe, infatti, di evitare qualsiasi ritorsione dei creditori dell’ente nei confronti del patrimonio personale dei soci.
Deve, infatti, chiarirsi che, seppur i soci delle associazioni riconosciute godano, in prima battuta, dello scudo del patrimonio dell’ente, gli stessi nulla potrebbero eccepire nei confronti di azioni esecutive nei loro confronti in caso di incapienza del patrimonio dell’ente.
Nel caso, invece, delle società di capitali il creditore che non dovesse soddisfarsi con il patrimonio dell’ente non potrebbe, comunque, mai aggredire quello dei soci. Il Legislatore ha infatti sancito che i soci di una società di capitali sono, infatti, responsabili unicamente nella misura dei conferimenti versati.
La costituzione di un qualsiasi ente giuridico si fonda sullo statuto e sull’atto costitutivo; nel caso specifico di ente giuridico sportivo essi devono rispettare le direttive imposte dal Coni. Il mancato adeguamento dello statuto, preclude infatti, alle società e/o associazioni sportive dilettantistiche, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/91 o dall’art.67 TUIR.
Il possesso del codice fiscale è obbligatorio per tutte le a.s.d. mentre la partita Iva va attivata esclusivamente da quelle Associazioni che intendono svolgere oltre alla canonica attività sportiva anche attività commerciale.
La vigente normativa prescrive che le associazioni sportive, per potere godere dello speciale regime previsto, devono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi. Solo il Coni può concedere tale riconoscimento attraverso le procedure previste dal Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche. Per ottenere il riconoscimento dello status di “associazione sportiva dilettantistica” e, conseguentemente, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali e della cosiddetta “decommercializzazione” delle attività, comprese le riscossioni di quote e contributi associativi (art. 140 TUIR 917/86), è indispensabile l’iscrizione nell’apposito Registro nazionale asd tenuto dal Coni. Il Registro indicato è lo strumento che, il Consiglio Nazionale del Coni, ha istituito per confermare definitivamente “il riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.
Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell’elenco che il Coni, ogni anno, deve trasmettere, ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze ed all’Agenzia delle Entrate. Scopo di tale registro è l’individuazione degli enti che potranno usufruire delle agevolazioni fiscali previste per l’attività sportiva dilettantistica.
Tutte le ASD, entro 60 giorni dalla costituzione, sono tenute all’adempimento della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello EAS, dei dati rilevanti ai fini fiscali (legge 21 maggio 2004, n.128). È bene chiarire che, gli adempimenti per il riconoscimento ai fini sportivi, non sono atti burocratici ma elementi essenziali per rientrare nella normativa prevista dall’art. 90 della legge 289/02, e successive modifiche.
Avv. Cristian Zambrini iscritto all’Albo degli Avvocati di Lecce. Specializzato in diritto sportivo avendo conseguito il Master di II° livello in “diritto ed economia dello sport” con tesi dal titolo “la clausola compromissoria e l’arbitrato sportivo. Problematiche di diritto sportivo ed ordinario”. Presta la sua attività di consulenza per atleti e società sia nell’ambito professionistico che dilettantistico. Membro del team della testata specializzata Iusport.it. email: cristian_zambrini@yahoo.it