Non avrebbe garantito il trasporto di un giovane adolescente costretto sin dalla nascita a vivere sulla sedia a rotelle presso un istituto superiore che non si trova nel suo comune di residenza e il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, la dottoressa Maria Grazia Corbascio, ha condannato l’Asl
ad un risarcimento danni di 3 mila e 500 euro nei confronti dello studente e della sua famiglia con una sentenza dello scorso 24 agosto. L’assurda vicenda annovera come infelice protagonista un giovane residente a Castrignano dei Greci. Affetto da una tetraparesi spastica e riconosciuto invalido civile, l’adolescente aveva regolarmente frequentato la scuola elementare e media in quanto il Comune di residenza aveva provveduto, regolarmente, a prelevarlo da casa per portarlo a scuola e a riaccompagnarlo presso il proprio domicilio.
Il problema sorge nel marzo del 2009 quando il giovane, nella prospettiva di dover frequentare nel successivo anno scolastico, le lezioni presso l’Istituto Scolastico Professionale “Salvatore Trinchese” di Martano, chiede con una lettera indirizzata presso il proprio comune che fosse predisposto in tempo utile un servizio di trasporto presso la scuola (in quanto nel centro di residenza non vi sono istituti superiori).
Da qui nasce una vicenda per certi versi kafkiana: è venuto fuori un dedalo di leggi, regolamenti, ricorsi che si stratificavano e che non rendevano agevole individuare nè il diritto al trasporto scolastico nè l’Ente obbligato. I genitori del malcapitato (all’epoca minorenne) nell’anno 2009 avevano anche promosso una conferenza di servizi tra Regione, Comune, Ambito Territoriale, Provincia, Asl ma alla conferenza di servizi non avrebbero aderito alcuni Enti e questo utile strumento (la conferenza dei servizi) non ha potuto sortire alcun effetto.
E’ stato così promosso il giudizio, su indicazione dell’avvocato Donato Maruccia che assiste la famiglia, sulla scorta dell’articolo 3 della legge n. 67 del 1 marzo 2006 che dà ampi poteri al magistrato di rimuovere ogni ostacolo che si concretizzi in una discriminazione per il portatore di Handicap. Nello specifico, l’articolo recita così: “1.Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. 2.Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. 3.Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti”.
Sulla base di questa legge il Tribunale di Lecce ha statuito in primo luogo e per la prima volta nel distretto della Corte d’Appello di Lecce, che il trasporto scolastico è un “diritto soggettivo di rango Costituzionale”. Ha anche stabilito che l’omissione reiterata dell’ASL ai propri obblighi nei confronti del ricorrente costituisca una discriminazione grave e censurabile condannando la stessa Azienda Sanitaria di Lecce a un risarcimento economico in favore del giovane.
Resta il rammarico per una triste storia: lo studente è riuscito a frequentare la scuola solo grazie al pervicace impegno dei propri genitori che hanno sopportato ingenti spese (per le quali è pendente un altro giudizio) e che se fosse stato per gli Enti preposti avrebbe visto negato, cosa ancor più grave, il diritto all’istruzione.