Una assegnataria di alloggio popolare, dopo aver sottoscritto con lo IACP un regolare contratto, non è riuscita ad entrare nel legittimo possesso dell’alloggio di sua competenza in quanto lo stesso nel frattempo era stato occupato abusivamente da altri.
L’assegnataria diffidava lo IACP a procedere all’azione di rilascio nei confronti degli occupanti abusivi, e sporgeva denuncia contro gli stessi, che venivano condannati in sede penale per occupazione abusiva. Nel frattempo, stante l’inerzia dell’Istituto, lo conveniva in giudizio innanzi il Tribunale civile di Lecce per sentirlo dichiarare tenuto a consegnare l’alloggio oggetto del contratto di locazione ed a risarcire il danno causatole, consistente nella differenza tra il canone sociale che la stessa avrebbe corrisposto per l’alloggio popolare ed il canone di mercato invece effettivamente corrisposto.
Lo IACP opponeva l’impossibilità della prestazione, stante l’occupazione abusiva dell’immobile, riconducibile a fatto del terzo e deduceva l’inesistenza del danno. Il Tribunale di Lecce, rilevato che obbligazione fondamentale del locatore è la consegna dell’immobile, e che l’IACP aveva il potere di eseguire azione coattiva di rilascio nei confronti degli abusivi, lo condannava alla consegna dell’alloggio; sul presupposto che l’azione di rilascio si sarebbe potuta contenere nel termine di sei mesi, lo condannava anche al risarcimento dei danni, pari alla differenza tra i due canoni, con decorrenza dal termine del predetto periodo di sei mesi.