Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico sono detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, che ammette alla detrazione Irpef del 36% (sino al 30/06/13 50%, salvo probabili proroghe).
Lo stabilische l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 22/E del 2 aprile, dopo avere interpellato il ministero dello Sviluppo economico che ha confermato la detrazione.
La documentazione da conservare per usufruire del beneficio:
È sufficiente conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale e le abilitazioni amministrative richieste.
Per beneficiare della detrazione l’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica deve soddisfare i bisogni energetici dell’abitazione (usi domestici, illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e quindi l’impianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente.
La possibilità di fruire della detrazione in esame è comunque esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale.
Marco Sponziello – Dottore Commercialista e Pubblicista economico
3