E’ finita così come si auspicava la difesa del minore Z.A. del 1996, rappresentata dall’avvocato Francesco Spagnolo del Foro di Lecce. Messa alla prova per mesi nove presso un centro di assistenza a disabili del Comune di Novoli, paese di origine del ragazzo. Era la notte del 12/11/2012 quando Z.A., in compagnia di due maggiorenni di Novoli, decise di impossessarsi dell’autovettura Fiat Panda lasciata aperta e con le chiavi inserite. I tre decisero di salire a bordo e di “farsi un giro”. Sul loro tragitto incrociarono una pattuglia del N.O.R.M. di Campi Salentina in servizio antirapina. Ne scaturì un inseguimento sulla Salice/Novoli terminato dopo circa mezzora tra le strade di Novoli. All’interno dell’autovettura vennero rinvenuti anche dei passamontagna. I due maggiorenni vennero immediatamente dichiarati in stato di arresto e processati per direttissima. Definirono la loro posizione con il patteggiamento. Il minore, affidato ai genitori, è stato giudicato dal Tribunale di minorenni per concorso in furto aggravato. L’avvocato Francesco Spagnolo ha avanzato istanza per la definizione del procedimento all’udienza preliminare mediante messa alla prova del minore. Il G.U.P., dott. Ingusci, ha accolto la tesi e per il minore inizia la fase del recupero. L’udienza è stata aggiornata al 17/03/2014 per la verifica.
La sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88), rimarca l’avvocato Spagnolo, rappresenta un’innovazione nel processo penale minorile, in quanto tutte le ipotesi di probation, applicate anche in altri Paesi, suppongono la pronuncia di una sentenza di condanna.
L’art.28 D.P.R.448/88 può essere applicato in sede sia di udienza preliminare che di dibattimento. Con tale provvedimento il processo viene sospeso e il minore viene affidato ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia che, anche in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali, svolgono nei suoi confronti attività di osservazione, sostegno e controllo.
L’applicabilità della misura non è compromessa né dall’eventuale esistenza di precedenti giudiziari e penali né da precedenti applicazioni né dalla tipologia di reato; la decisione del giudice si fonda sugli elementi acquisiti attraverso l’indagine di personalità prevista dall’art. 9 del D.P.R. 448/88. Molto importanti sono infatti le caratteristiche di personalità del ragazzo che inducono a ritenere possibile il suo recupero, attraverso la mobilitazione delle sue risorse personali e di idonee risorse ambientali; è proprio sulla base di queste risorse che i servizi sociali elaborano il progetto di messa alla prova, che deve necessariamente essere accettato e condiviso da ragazzo.
In una personalità in crescita, quale è quella del minorenne, il singolo atto trasgressivo non può essere considerato indicativo di una scelta di vita deviante. L’istituto dell’art. 28 tende pertanto a non interrompere i processi di crescita del ragazzo, puntando al suo recupero sociale, considerato più probabile nel contesto sociale e familiare; la detenzione, al contrario, ne comporterebbe l’isolamento.
L’ordinanza di sospensione può anche contenere prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa dal reato. La possibilità di prescrizioni relative alla riparazione-conciliazione induce il minore a prendere coscienza del significato del reato e promuove l’avvio del processo di responsabilizzazione.
In caso di esito positivo della prova, il giudice con sentenza “dichiara estinto il reato” e il minore imputato viene prosciolto dai fatti addebitatigli; l’esito negativo comporta invece la prosecuzione del procedimento.
F.O.