LECCE – Si tratta di una sentenza innovativa in Italia. La Telecom è stata condannata a risarcire una vittima deceduta dopo un incidente. Nei giorni scorsi, infatti, il Giudice del Lavoro Maria Grazia Corbascio ha condannato la società di telefonia mobile ad un risarcimento per i familiari di A.C., un operaio di un comune vicino Lecce, deceduto il 9 aprile di sette anni fa. Il 53enne era impegnato nei lavori di allacciamento di una nuova linea telefonica in un’abitazione a Lecce, in via Toma. Si trovava su una scala a pioli fornita dall’azienda ed era intento a fissare il cavo telefonico sulla facciata dell’immobile. Quando cadde rovinosamente per terra riportando gravissime ferite. A.C. venne immediatamente ricoverato in ospedale ma dopo poche ore i medici dovettero dichiarare la morte dell’uomo.
TESI ACCUSA Si è aperto il giudizio in sede civile e i familiari dell’operaio, assistiti dagli avvocati Giordano Bacile di Castiglione e Diego Mansi, hanno evidenziato una serie di gravi carenze dal punto di vista delle norme antinfortunistiche. Il manuale Telecom, per i lavori in quota, si deve ritenere comunque inidoneo in quanto destinato a proteggere il capo solo dal rischio di cadute di masse dall’alto e non anche in caso di caduta del lavoratore. Per gli avvocati, così come sostenuto in sede di istruttoria, sarebbe stato necessario indossare un casco con altri requisiti tecnici che si erano rivelate inadeguate anche con riferimento alla cintura di sicurezza in quanto non era stato fornito un dispositivo anticaduta idoneo ad evitare il rischio di lesioni.
TESI DIFENSIVA Costituitasi in giudizio la Telecom aveva contestato tale ipotesi accusatoria sostenendo come A.C. non avesse utilizzato la scala fornita dalla società per i lavori in quota senza utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione senza munirsi dell’elmetto di protezione e la cintura di sicurezza. La società concludeva affermando che la caduta del lavoratore era avvenuta per il cedimento della pensilina su cui si era appoggiato e non per la caduta della scala e che non si era affto aiutare dal collega. Inoltre il procedimento penale si era concluso con un’ordinanza di archiviazione nel 2010.
DECISIONE GIUDICE Per il Tribunale, però, le responsabilità civili non coincidono necessariamente con quelle penali e l’archiviazione non preclude a priori che lo stesso fatto venga diversamente definito valutato e qualificato dal giudice civile. E per il giudice del Tribunale del Lavoro per “lavoro in quota” si intende l’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore ai 2 metri rispetto ad un piano stabile. In particolare l’articolo 36 di un decreto legislativo prevede. “Il datore di lavoro dispone affinchè sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature da lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare”. Da qui la decisione di condannare Telecom che potrà comunque appellare la sentenza.
MOTIVAZIONI SENTENZA Non solo motivazioni giuridiche ma anche “umane”. Dalle deposizioni testimoniali emerge l’importanza di A.C. nella sua famiglia in cui aveva un ruolo di guida specialmente per i figli in età adolescenziale, nelle scelte relative al loro futuro di studio o di lavoro. Per la coniuga risultava un compagno collaborativo nelle incombenze quotidiane pronto a condividere frequentemente esperienze interpersonali. L’imprevedibile e traumatico decesso risulta aver comportato modifiche peggiorative nei percorsi scolastici e nelle prospettive occupazioni dei figli i quali sono rimasti a lungo segnati dalla vicenda riducendo le proprie relazioni con l’esterno perdendo gli stimoli per attività ricreative facendosi carico di assicurare una maggiore presenza in casa accanto alla madre che, a sua volta, ha limitato le proprie frequentazioni e le uscite a quelle necessarie per il lavoro.
Francesco Oliva