LECCE – Il TAR Lecce rigetta il ricorso proposto dal Consorzio Integra, già CCC, avverso il provvedimento dell’ANAS di annullamento dell’aggiudicazione risalente al 2012. «Nel giudizio innanzi al TAR era intervenuta ad opponendum, a mezzo dell’avvocato Pietro Quinto, anche l’ATI Matarrese, vittima delle macroscopiche illegittimità commesse nel 2012 da ANAS – spiega l’avvocato Pietro Quinto – Se a quella data la commissione di gara avesse correttamente aggiudicato i lavori all’ATI Matarrese, l’importante arteria stradale oggi sarebbe quantomeno cantierizzata».
Un primo annullamento in sede di autotutela adottato dall’Anas era stato deciso dal TAR e dal Consiglio di Stato per un difetto di motivazione sull’interesse pubblico all’adozione del provvedimento di secondo grado. Tale motivo è stato oggetto di esame anche nel nuovo giudizio innanzi al TAR, nel corso del quale il Giudice ha dato atto che il Consiglio di Stato aveva riconosciuto la possibilità per l’Amministrazione di procedere in autotutela. Per quanto concerne l’interesse pubblico all’esercizio di tale potere, il TAR ha rilevato, come peraltro evidenziato nell’intervento ad opponendum dell’ATI Matarrese, che in nessun caso l’ANAS avrebbe potuto approvare il progetto esecutivo della CCC, atteso che «non si può non rilevare l’impossibilità fattuale e giuridica di dare corso ed approvare il progetto esecutivo presentato dal ricorrente per l’obiettiva ineseguibilità del provvedimento di aggiudicazione (inciso da macroscopiche illegittimità)» oltre che per un deficit di legittimazione della società di progettazione, in quanto soggetto estraneo all’originario raggruppamento.
Secondo il TAR, quindi, al vizio formale di illegittimità per mutamento della compagine si aggiunge l’impossibilità di approvare il progetto esecutivo e quindi la sussistenza dell’interesse della stazione appaltante a rimuovere gli ostacoli all’esecuzione dell’opera pubblica. Il TAR ha rigettato altresì i motivi aggiunti proposti da Integra con i quali è stata censurata la revoca della gara, affermando che il provvedimento di Anas sia adeguatamente motivato in relazione alla modifica della situazione fattuale per effetto del tempo trascorso dal 2012. A questo punto restano in piedi solo i due ricorsi proposti dall’ATI Matarrese avverso il provvedimento di esclusione del raggruppamento per la vicenda delle polizze relative alla cauzione definitiva, funzionale alla stipula del contratto, risultate false, ed, a seguire, l’impugnativa della revoca della gara la cui illegittimità è stata censurata dall’ATI Matarrese per il mancato coinvolgimento di tutti gli Enti e le Amministrazioni che condivisero in via transattiva nel 2011 il progetto posto a base di gara.
L.B.