LECCE – Il 9 novembre il Consiglio di Stato oltre a pronunciarsi sulla sospensione dell’esecutività della sentenza del TAR, che ha salvato la maggioranza che sostiene Salvemini, dovrà dire l’ultima parola sulla questione anatra zoppa. Tutti restano in trepidante attesa e fanno congetture sul futuro. Salvemini, nel caso le cose non vadano bene, valuta anche la possibilità di dimettersi per andare a nuove elezioni, senza restare in gioco con la pistola del centrodestra puntata alle tempie. Intanto, sono state pubblicate le quattro sentenze del TAR con ampie motivazioni di accoglimento dei ricorsi avverso il verbale di proclamazione degli eletti del Comune di Lecce che è stato annullato con la correzione del risultato elettorale e la sostituzione dei candidati aventi titolo all’elezione. Nulla di nuovo: primo e secondo turno non si possono cumulare e la legge non può essere interpretata in maniera troppo estensiva.
La prima sentenza è quella redatta personalmente dal Presidente del TAR, Dott. Antonio Pasca, che ha accolto il ricorso redatto dall’Avv. Pietro Quinto nell’interesse di cinque consiglieri comunali pretermessi.
La sentenza accoglie integralmente i motivi di ricorso rilevando in prima battuta il dato letterale della norma, condividendo il principio di diritto invocato dall’avvocato Pietro Quinto sulla base dell’art. 12 delle disposizioni delle preleggi secondo cui in claris non fit interpretatio. La formulazione del decimo comma dell’art. 73 non si presta ad interpretazioni alternative. In questo senso la sentenza di Pasca rileva che ulteriore motivo di illegittimità della determinazione dell’ufficio elettorale consiste “oltre che nell’eccesso di motivazione (trattandosi di attività vincolata nell’an, nel quid e nel quando), nel travisamento in diritto delle pronunce della giurisprudenza amministrativa dalle quali si è dichiaratamente supportati”. Nella sentenza viene, altresì, richiamato l’insegnamento della fondamentale decisione del Consiglio di Stato del 2010 che interpretò per la prima volta la definizione di voti validi come comprensivi anche dei voti espressi in favore dei candidati sindaci, ma sempre relativamente al primo turno.
Si legge, infatti, nella citata sentenza, che ha trovato conferma nelle numerose e ulteriori decisioni del Consiglio di Stato: “la regola del c.d. premio di maggioranza … è dunque destinata a subire una deroga in favore del sistema proporzionale nel solo caso in cui le liste diverse da quelle collegate al candidato eletto sindaco abbiano superato il 50% dei voti validi (nel primo turno non essendo più spazio per i voti di lista nel secondo turno)” ed ancora “solo rapportando il 50% dei voti validi al numero complessivo dei voti espressi nel primo turno, compresi quelli per la sola elezione del Sindaco, la norma va ricondotta a razionalità”.
La sentenza del Presidente Pasca fa proprio anche un argomento svolto negli scritti difensivi e nella discussione orale dal difensore dei consiglieri, Avv. Pietro Quinto, secondo cui la sentenza del Consiglio di Stato del 2017 e l’inciso in essa contenuto va esattamente interpretato in considerazione del richiamo alla granitica giurisprudenza del Consiglio di Stato, sicchè il passo motivazionale invocato ex adverso, si legge in sentenza è “frutto di mera svista e comunque da intendersi come mero obiter dictum, essendo assolutamente differente l’oggetto di decisioni di riferimento”.
Commentando la conclusione di questa prima fase del contenzioso sulla vicenda amministrativa di Lecce l’avvocato Quinto ha rilevato come in tutte le sentenze i giudici amministrativi abbiano ribadito un concetto di fondamentale rilievo in termini di civiltà giuridica e cioè che “il principio di governabilità deve essere sempre contemperato con il principio di rappresentatività ed, anzi, che si assicura la migliore governabilità nella misura in cui si esalta e difende il principio della rappresentatività. L’elettore ha il diritto di essere garantito sulla effettività del suo voto, sicché quando sceglie i propri rappresentanti in Consiglio Comunale, che è un organo centrale nella vita dell’Ente Comune, non può vedere dispersa la scelta operata, che è diversa e distinta da quella diretta all’elezione di un altro organo dell’Ente Comune qual è il Sindaco”.
Infine, Pietro Quinto, sottolinea la circostanza che il TAR di Lecce non ha proceduto alla riunione dei quattro ricorsi, ma ha redatto quattro sentenze, redatte da altrettanti relatori, ciascuno dei quali ha inteso approfondire la tematica oggetto del contenzioso offrendo anche un autonomo contributo interpretativo della normativa ed offrendo, quindi, un panorama di argomentazioni utili non solo per la situazione di Lecce, ma anche per una riflessione più complessiva sulla problematica della c.d. anatra zoppa.