di Gaetano Gorgoni
SPECCHIA (Lecce) – Cercare lavoro e trovare violenze e ricatti a sfondo sessuale in cambio di un misero stipendio. Nel Salento un nuovo caso: una donna si propone per un lavoro di assistenza e denuncia di aver ricevuto palpeggiamenti e violenza. Non accade solo nel mondo dello spettacolo: di recente è balzata agli onori delle cronache la vicenda di Asia Argento, che denuncia di aver subito il ricatto sessuale da parte di un suo vecchio produttore. Spesso succede che le donne diventino oggetto di ricatti a sfondo sessuale e minacce sul luogo di lavoro: sono vittime di un becero maschilismo. A Specchia si registrano gravi accuse contro un anziano signore, che, come si legge nella costituzione di parte civile, “la costringeva a subire atti sessuali consistiti in toccamenti delle parti intime di lei mentre si trovava all’interno della sua autovettura, mediante violenza consistita nell’agire repentinamente cogliendo la donna di sorpresa mentre le formulava una offerta di lavoro, nonché stringendole con la forza la gamba allorché ella tentava di sottrarsi alla sua presa”.
Il gup Cinzia Vergine ha emesso decreto di citazione a giudizio davanti alla I Sez. Collegiale per il 04.12.2017: l’imputato è difeso dall’avvocato Francesco Ottobre. Il reato sarebbe stato commesso a Specchia il 20 gennaio dell’anno scorso. L’avvocata Maria Greco è la legale della giovane donna e oggi chiede che il danno subito venga riparato. Facendo seguito alla denuncia querela sporta due giorni dopo l’episodio, presso il Comando dei Carabinieri di Specchia, la donna ora chiede di essere risarcita, “perché vittima – secondo l’accusa – del delitto di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. da parte di un anziano signore del posto, che nell’occasione di offrire alla giovane ragazza un lavoro come assistente della di lui figlia precisava dapprima che la predetta avrebbe anche dovuto soddisfare sessualmente le proprie voglie e nell’occorso poneva le sue mani tra le gambe della donna sfregando, contro la sua volontà, le parti intime e trattenendola brutalmente”.
“Nel caso di specie non vi è dubbio alcuno circa la configurabilità in capo all’odierno imputato del reato di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. – spiega l’avvocata nella costituzione di parte civile – intendendosi per violenza sessuale un qualunque atto sessuale, non ulteriormente determinato, che sia violento e dunque imposto con la forza, con la minaccia, con l’inganno ai danni di un soggetto non consenziente o comunque incapace di fornire, un consenso valido per ragioni di sottomissione fisica, emotiva o per ritardo mentale”. Tale condotta delittuosa, oltre a consistere “nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini” (Cass. Pen. n. 46170/2014) “compiuti improvvisamente ed in modo insidiosamente rapido” (Cass. Pen. n. 20503/2014).
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il dolo generico “consiste nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente”. Ora la donna, dopo aver subito danni patrimoniali, materiali e psicologici, chiede di essere risarcita. Naturalmente, saranno i giudici a decidere se le accuse sono basate su prove capaci di portare a una condanna.