Non mi piace che Agenzia Entrate – Riscossione continui ad incutere terrore indiscriminato. Ho un’avversione innata e professionale nei suoi confronti, contro l’arroganza che utilizza nel recupero dei crediti, contro l’impossibilità dei deboli di difendersi dai suoi soprusi, dalla sua tirannia e dal suo strapotere. Oggi più che mai perché è “gestita” completamente dall’Agenzia delle Entrate. È giusto che ogni persona paghi i propri debiti, è sacrosanto. Ma il quesito che mi pongo è questo: perché Agentrate Riscossione e le banche se la prendono sempre con i più deboli. Perché una donna di 45 anni (notizia di qualche settimana fa) deve arrivare ad incendiare una banca che rifiuta ai suoi genitori ultraottantenni un accordo “dignitoso”. È questo il vero dilemma. Equitalia & Company agiscono sempre nei confronti di chi ha da perdere per infliggere loro un’ulteriore punizione (come se la vita non li avesse già puniti abbastanza) e poi nulla fa nei confronti di chi, con fantasiose e diverse denominazioni, fallisce con una regolarità tale da far paura ad un orologio svizzero. Mi direte che quelli non hanno niente da perdere! Vero. Assolutamente vero! Ma i loro creditori hanno perso. Hanno dato loro fiducia e si sono visti recapitare presso la sede aziendale un bel “bidone”, spesso preconfezionato. È lì che lo Stato deve intervenire. A queste persone, qualora la malafede sia dimostrata, deve essere negato ogni diritto, perché in seguito al loro operato vi sono persone che si ammazzano, si tolgono la vita non riuscendo a sostenere la vergogna di un’inadempienza nei confronti dei loro creditori. Persone oneste che perdono tutto per motivi non riconducibili alla loro volontà. A queste persone ci pensano le banche e la nostra insigne Agentrate Riscossione. Già. Sua Maestà Agentrate Riscossione. Ultimamente le è stato aggiunto il “Titolo Nobiliare” di “Riscossione”, come se non fosse già sufficiente dire Agenzia Entrate. E a meno che non si abbia uno spiccato senso umoristico corredato da una buona dose di ironia che alla frase: “Salve, siamo di Equitalia” ci consenta di rispondere “No grazie, noi siamo cattolici”, come fece Checco Zalone nel film Sole a catinelle, il debole continua a subirne i soprusi. Scusate lo sfogo. Torniamo allo scopo di quest’articolo. Se si hanno debiti nei confronti di Equitalia si deve stare molto attenti alle possibili azioni esecutive. Spero che dopo questo articolo le cose vi siano più chiare. Procediamo per gradi.
Pignoramento immobiliare
Il pignoramento immobiliare, nel privato a discrezione del creditore è consentito per qualsiasi cifra, nel caso di debiti erariali subisce le seguenti limitazioni:
non può essere ipotecata una casa se il debito del contribuente è inferiore a € 20.000. Per importi superiori, almeno trenta giorni prima dell’ipoteca, al debitore va inviato un preavviso;
non può essere pignorata una casa quando il debito del contribuente sia inferiore ad € 120.000 e la somma di tutti gli immobili di sua proprietà inferiore a tale cifra. Per importi superiori, prima del pignoramento Equitalia deve iscrivere l’ipoteca e da questo momento devono trascorrere sei mesi;
non può essere pignorata una casa se il debitore non possiede (anche solo per quote) altri immobili oltre a quello in questione e a condizione che questo sia quello di residenza, accatastato a civile abitazione e non di lusso. In questo caso, seppure il debito sia superiore ad € 120.000, il contribuente non rischia la casa.
In estrema sintesi, una casa non è pignorabile se si verifica una delle seguenti opzioni:
debito inferiore ad € 20.000;
debito inferiore ad € 120.000 e somma del valore degli immobili di proprietà del debitore non superiore ad € 120.000;
unica casa di proprietà del debitore, nella quale vi abbia fissato la residenza, non di lusso e accatastata come civile abitazione.
Se la casa è invece inserita nel fondo patrimoniale non è al sicuro. La più recente giurisprudenza considera i debiti fiscali come contratti per i bisogni della famiglia e come tali insensibili alla schermatura del fondo patrimoniale. Per tale ragione il fisco può pignorare la casa che il debitore abbia conferito nel fondo.
Pignoramento di redditi da lavoro e pensioni
Il creditore può procedere al pignoramento dello stipendio prima che la retribuzione venga materialmente corrisposta al dipendente (presso l’azienda) oppure sul conto corrente del dipendente: in quest’ultimo caso, l’importo massimo pignorabile non è sempre uguale poiché dipende dalla misura annua della pensione sociale, parametro fissato dalla legge per determinare il limite di sopravvivenza “impignorabile” per l’appunto, che per il 2017 è stabilito nella misura di € 672,10.
Quando lo stipendio non è stato ancora accreditato sul conto corrente del dipendente, la retribuzione può essere oggetto di pignoramento presso terzi da parte del creditore fino a un massimo di un quinto, calcolato sul netto percepito dal lavoratore. Non si prendono in considerazione eventuali cessioni volontarie dello stipendio per via della volontarietà e spontaneità di tale atto che vien considerato come una comune spesa del debitore. Il quinto si applica sull’intera busta paga da cui non viene detratto, come per le pensioni, il cosiddetto minimo vitale.
Ma quanto alla misura, sia per lo stipendio sia per la pensione, sono state fissate delle soglie di pignorabilità. Per importi fino ad € 2.500 la quota pignorabile è 1/10; per somme comprese tra € 2.500 e 5.000 è 1/7; per somme superiori a € 5.000 si applica la quota di 1/5, che costituisce il limite massimo pignorabile. Inoltre, se l’accredito delle somme dovute a titolo di salario, stipendio o di altra indennità derivante da un rapporto di lavoro o di impiego confluiscono in un conto intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.
Il pignoramento può arrivare fino a metà dello stipendio se concorrono, nello stesso tempo, più pignoramenti a condizione che questi si riferiscano a “cause” differenti: ad esempio, hanno cause diverse il pignoramento per debiti fiscali e quello per il mancato pagamento del mantenimento all’ex moglie.
Se lo stipendio viene pignorato quando ormai è stato accreditato sul conto corrente, valgono regole diverse. Prima della riforma sulle esecuzioni forzate, il creditore poteva pignorare tutte le somme depositate sul conto corrente, non trovando alcun ostacolo. Oggi invece si prevede che:
le somme già accreditate sul conto corrente prima della notifica del pignoramento possono essere pignorate dal creditore solo per quella parte di importo che supera il triplo della pensione sociale. Nel 2017 la pensione sociale ammonta ad € 448,07 mensili. Per cui la somma non pignorabile sul conto è di 1.344,21.
le somme accreditate sul conto dopo la notifica del pignoramento possono essere pignorate dal creditore nei limiti di un quinto o, in presenza di più pignoramenti per cause diverse tra loro, nei limiti del 50%. Quindi, sugli stipendi accreditati successivamente all’avvio della procedura, valgono le stesse regole del pignoramento presso l’azienda.
Se viene notificato un pignoramento in banca, l’ultimo stipendio o l’ultima pensione accreditata non possono essere pignorati e restano integralmente a disposizione del debitore.
Come per il pignoramento dello stipendio, anche quello della pensione può avvenire presso l’ente di previdenza, prima che questo lo eroghi al pensionato oppure quando ormai è stato accreditato in banca. Nei due casi, però, la pensione può essere pignorata fino a massimo un quinto.
Se la pensione viene pignorata presso l’ente di previdenza, il quinto pignorabile va calcolato al netto del cosiddetto ‘minimo vitale’ (o di ‘sopravvivenza’) che è pari a 1,5 volte l’assegno sociale: 672,10 euro. Questo vuol dire, spiega il sito legale, “dalla mensilità della pensione si detrae prima il minimo vitale e poi si calcola il quinto pignorabile”.
Sono assolutamente impignorabili: la pensione di invalidità, l’indennità di accompagnamento, la pensione per i ciechi totali e quella per i sordi.
La riforma ha consentito al creditore di conoscere presso quale banca il debitore ha acceso il conto corrente, in modo da procedere con estrema certezza. Dopo la notifica del precetto, difatti, il creditore può chiedere al Presidente del Tribunale, di consentirgli l’accesso alla cosiddetta Anagrafe dei rapporti finanziari, ossia dei conti correnti: un’ennesima banca dati in cui sono contenute tutte le indicazioni sui conti correnti degli italiani.
Beni famigliari
Questi beni sono assolutamente impignorabili: letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrice, utensili di casa e di cucina insieme ad un mobile idoneo a contenerli, a condizione che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato.
Auto di lavoro
Se l’auto serve per lavorare e il contribuente è un imprenditore o un professionista, non può essere disposto il fermo auto.
Polizze vita
Le polizze vita sono assolutamente impignorabili dal fisco, ma anche da parte di qualsiasi creditore.
Conti correnti e case cointestati
Tutti i beni cointestati possono essere pignorati ma entro massimo la metà. Se il bene può essere diviso in natura si procede in tal senso e si sottopone ad esecuzione forzata solo il 50% appartenente al debitore. Altrimenti il bene si vende per intero e la metà del ricavato viene restituita al cointestatario non debitore.
Ora, so bene che esistono gli avvocati e i commercialisti, ma so anche meglio che la disinformazione miete molte vittime. Allora state attenti amici, se siete arrivati sin qui senza leggere tutto l’articolo, tornate indietro e fatelo. Credetemi, è utile.
Flavio Carlino