Un increscioso inconveniente in cui potremmo incorrere un po’ tutti è quello di incappare in una buca stradale e subirne dei danni.
In tempi passati, quando un simile incidente accadeva, al cittadino malcapitato non restava altro che piangere sulle proprie disgrazie.
Oggi, invece, che la sensibilità giuridica è cresciuta, il cittadino sa perfettamente che esiste un soggetto con cui prendersela in questi casi: tale soggetto è la Pubblica Amministrazione (e più precisamente il Comune, la Provincia o l’Ente Autostrade, a seconda dei casi).
In effetti, è da sempre noto che quando qualcuno provoca un danno ad altri (anche solo colposamente, cioè anche per mera negligenza o imperizia e senza averne l’intenzione) è comunque tenuto a risarcirlo.
Ciò costituisce, infatti, applicazione di un principio giuridico generale che risale addirittura all’antica civiltà romana: il principio del “neminem laedere” (“non ledere nessuno”).
Quel che in passato non si comprendeva bene, mentre oggi emerge con assoluta chiarezza, è che tale principio generale vale anche per la Pubblica Amministrazione, perché essa è un soggetto come un altro, per cui, se fa del danno intorno a sé, lo deve risarcire, né più né meno di quanto è obbligato a fare il soggetto privato.
Precisamente, nel caso di specie, la responsabilità della P.A. discende dalla colposa violazione di uno specifico dovere di comportamento che incombe su di essa, consistente nell’obbligo di tenere la strada in buone condizioni, così da non cogliere di sorpresa gli utenti, i quali fanno affidamento sul suo stato di apparente transitabilità.
Occorre tuttavia puntualizzare, onde non alimentare nei lettori aspettative esagerate, che i nostri giudici tendono a condannare la P.A. al risarcimento dei danni solo quando il danneggiato fornisca la prova che la buca stradale costituiva un pericolo occulto per l’utente della strada, in quanto non visibile né prevedibile: dunque, solo quando essa abbia assunto il carattere di una “insidia” o di un “trabocchetto” idonei a “spiazzare” il viandante.
Un approccio nuovo si va facendo lentamente breccia nella nostra giurisprudenza. Ed è quello di considerare la P.A. quale “custode” dei beni del demanio (tra i quali, come si sa, rientrano anche strade ed autostrade) e così far leva, per fondare la sua responsabilità, non sulla norma generale che sancisce il “neminem laedere”, bensì su un’altra regola contenuta nel nostro codice civile: la regola secondo cui chi ha delle cose affidate in custodia risponde sempre e comunque del danno da esse provocato, salvo che provi il caso fortuito.
Ragionando – come si comincia a fare – in termini di “rischio da custodia” e di “responsabilità oggettiva” del custode si vengono ad allargare vistosamente le possibilità di tutela del cittadino che sia incappato, suo malgrado, in una buca creatasi nel manto stradale.
Un importantissimo consiglio di carattere pratico: se incappate in una buca, fermatevi, anche a costo di bloccare il traffico, chiamate i Vigili e “costringeteli” a verbalizzare l’accaduto. Quel verbale infatti sarà un elemento di prova determinante nelle vostre mani, che vi consentirà di conseguire molto più facilmente il risarcimento economico del danno subìto. avv. Antonio CHIRICO - LECCE, via Birago n. 53, Tel./Fax: 0832 524046 -
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