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Nel corso di un rapporto di lavoro può capitare che il datore faccia il “furbo”, chiedendo al lavoratore di sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia ai diritti che gli spetterebbero per legge, e che il lavoratore si veda costretto, suo malgrado, a firmare tale rinuncia, per timore di esporsi ad azioni di ritorsione da parte del datore di lavoro.
E’ bene però che il lavoratore sappia che il nostro ordinamento lo tutela.
Infatti, con l’obiettivo di rafforzare la posizione del lavoratore nel rapporto di lavoro, quale “contraente più debole”, è stabilita dalla legge la indisponibilità ed irrinunciabilità delle situazioni giuridiche per lui vantaggiose, nel senso che gli atti di disposizione compiuti dal lavoratore sui diritti che gli competono in base a disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi sono considerati comunque invalidi.
Più precisamente, il codice civile sancisce l’invalidità delle “rinunzie” e delle “transazioni” rese dal prestatore di lavoro su tali diritti, che assumono in tal modo il carattere di diritti “indisponibili” (sullo stesso piano, in definitiva, di diritti assoluti quali quello all’integrità fisica).
Per “rinunzia” deve intendersi l’atto unilaterale tendente all’abbandono di un diritto soggettivo da parte del titolare (nel caso di specie, il lavoratore), e per “transazione” il contratto mediante il quale le parti (facendosi reciproche concessioni) compongono una lite già esistente o prevengono una controversia eventuale.
Dunque, il lavoratore che durante il corso del rapporto sia stato indotto dal datore a sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia ai propri diritti non avrà nulla di cui preoccuparsi e potrà continuare a lavorare in tutta pace e tranquillità, perché quella rinuncia non ha alcun valore.
Tuttavia, dopo che il rapporto di lavoro si è concluso – e perciò il lavoratore non è più soggetto al ricatto o alla vendetta del datore – egli ha l’onere di impugnare la rinuncia effettuata.
E dovrà farlo entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (oppure, nella meno frequente ipotesi che la rinuncia – o la transazione – intervenga dopo che il rapporto di lavoro è terminato, entro i 6 mesi successivi alla rinunzia o transazione stessa).
Ciò significa che se il lavoratore omette di impugnare la rinuncia entro tale termine l’invalidità viene sanata e, conseguentemente, la rinunzia o transazione effettuata sarà considerata valida senza più alcuna possibilità di porla nel nulla.
Va tuttavia evidenziato che quanto finora detto non riguarda le rinunzie e transazioni avvenute o stipulate innanzi al Giudice, o davanti ad apposite Commissioni (presso la Direzione Provinciale del Lavoro) oppure alla presenza di rappresentanti sindacali: in tali casi, infatti, la posizione di “contraente debole” del lavoratore viene meno, in quanto quest’ultimo si presume garantito dalla presenza dei soggetti summenzionati, con la conseguenza che le rinunzie o transazioni stipulate non potranno essere considerate invalide, né potranno essere in alcun modo impugnate. avv. G. Piera PEDONE - LECCE, via Birago n. 53, Tel. 0832 524046 -
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