I programmi di “Stabilizzazione” dei lavoratori precari previsti a partire dalla Finanziaria 2007 hanno acceso in quell’immenso popolo di impiegati della Pubblica Amministrazione assunti con contratti di lavoro c.d. flessibile la speranza di poter ottenere un posto “fisso”.
Si tratta di una previsione che ha avuto sicuramente il merito di mettere il dito nella piaga principale della nostra Italia, e del nostro Sud in particolare: il lavoro.
Ma, per quei “precari” della P.A. che non sono rientrati nelle procedure di stabilizzazione, continua ad essere forte la tentazione di cercare altre strade per conseguire l’agognato “posto fisso”: prima fra tutte quella giudiziaria.
E’ bene però che essi conoscano le insidie che la via giudiziaria può comportare.
E’ vero infatti che il legislatore, nel settore privato come in quello pubblico, ha in via generale espresso la sua preferenza per i rapporti di lavoro “a tempo indeterminato”, manifestando la volontà che essi costituiscano la regola in materia di assunzioni e consentendo la stipulazione di contratti di lavoro “a termine” solo in forma scritta e solo nei casi in cui il datore debba far fronte ad esigenze temporanee (ad es. sostituire dipendenti assenti per malattia o per ferie).
Tuttavia la legge stabilisce che al lavoro pubblico non si applica il meccanismo sanzionatorio previsto per il caso di abuso nell’impiego di contratti a tempo determinato, che consiste nella conversione del contratto a termine illecito in contratto “a tempo indeterminato”: la violazione quindi da parte della P.A. delle disposizioni imperative che limitano il ricorso ai contratti a termine non potrà comportare la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la P.A., come avviene nel settore privato, ma solo un diritto del lavoratore al risarcimento del danno, che si tradurrà nel pagamento del giusto trattamento economico per le mansioni svolte.
Tale disposto ha una sua ratio, perché mira ad evitare che, attraverso l’escamotage di assunzioni “precarie”, quasi sempre frutto di clientelismo e strumento di ricatto elettorale in mano ai politicanti, si possa accedere, ricorrendo poi al giudice, a rapporti di impiego pubblico “stabili” senza il rispetto di idonee procedure selettive, così aggirando e violando il principio sancito dall’art. 97 della Costituzione che prevede, per esigenze di trasparenza ed imparzialità, l’obbligo del superamento di un pubblico concorso ai fini dell’assunzione in ruolo nella P.A.
Certamente, però, da ciò consegue una disparità di trattamento tra il lavoratore a tempo determinato pubblico e quello del settore privato, al quale ultimo solamente è riconosciuta la possibilità di trasformazione del lavoro a termine in lavoro fisso. Ed è un paradosso che l’impiego pubblico, tradizionalmente caratterizzato da una maggiore stabilità rispetto a quello privato, sia invece oggi il più “precarizzato”.
Insomma, non si può del tutto escludere in astratto che i lavoratori precari possano ottenere il “posto fisso” nella P.A. a colpi di sentenze dei giudici, ma ciò passa necessariamente attraverso una previa pronuncia innovativa della Corte Costituzionale che, nel decidere a quale norma debba darsi prevalenza nel caso di specie, se all’art. 97 della Costituzione o all’art. 3 della stessa, esprima la sua preferenza per quest’ultimo e per il principio di uguaglianza che esso sancisce.
Ma, finora, la Corte Costituzionale ha sempre dato preminenza all’art. 97.
avv. Antonio CHIRICO LECCE, via Birago n. 53 Tel./Fax: 0832-524046
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