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lun, 21 maggio 2012
anno V, numero 142



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Lo “Stalking” PDF Stampa E-mail
di Giovanna Piera Pedone, Avvocato del Foro di Lecce   
Giovedì 19 Agosto 2010 10:50
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Ci son voluti anni di vittime di molestie prima che, con il decreto “antistupri” del febbraio 2009 (poi convertito in legge nell’aprile dello stesso anno), si approdasse al riconoscimento dello “stalking” come reato.



Con il termine “stalking” (che letteralmente significa “fare la posta”, “perseguitare”) viene indicato quell’insieme di comportamenti di molestia, fastidio, intimidazione e persecuzione, posti in essere dallo “stalker” (o“molestatore assillante”) nei confronti della propria vittima.

Lo “stalker” può essere un vicino di casa, un collega di lavoro, uno sconosciuto o, come spesso accade, un ex partner (ex amante, ex marito o altra persona con la quale in passato è esistito un qualche legame affettivo).

Si tratta quasi sempre di soggetti toccati da problematiche dell’area affettivo-emotiva, relazionale e comunicativa: alcuni agiscono per recuperare un precedente rapporto o per vendicarsi di essere stati lasciati; altri sono mossi da gravi difficoltà nell’instaurare rapporti affettivi ed agiscono con l’intento di stabilire una relazione sentimentale; altri ancora sono affetti da disturbi mentali che li inducono a credere nell’esistenza di una relazione in realtà inesistente; infine c’è chi molesta assillantemente per vendicarsi di torti subiti.

La persona vittima di molestie (nella maggior parte dei casi donna), a causa dei comportamenti persecutori sgraditi, intrusivi e fastidiosi dello stolker e a causa della preoccupazione e angoscia per la propria incolumità, finisce per ritrovarsi in uno stato di continua allerta e stress psicologico.

Lo “stalking” può manifestarsi attraverso comunicazioni intrusive (telefonate, lettere, sms, e-mail, ma anche murales ed altre forme di manifestazioni esteriori) oppure con comportamenti volti a mettere sotto controllo la vittima (pedinamenti, appostamenti sotto casa o sul luogo di lavoro, inseguimenti, ecc.).

Entrando nei dettagli, l’attuale codice penale, per effetto della legge di conversione del decreto antistupro, prevede che “è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. È poi stabilito che “la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa oppure se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità”.

Il delitto è punito a querela della persona offesa, da proporsi entro sei mesi.

Si procede tuttavia d’ufficio (cioè per iniziativa dell’autorità giudiziaria e senza necessità di querela) se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità.

Fino a quando non è proposta querela la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza (Polizia, Carabinieri) avanzando, nei confronti dell’autore della condotta, richiesta di ammonimento al questore il quale, assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito, la pena prevista è aumentata e si procede d’ufficio.

La considerazione dello “stalking”come autonoma figura di reato consente anche il ristoro sul piano civilistico delle “molestie assillanti”. La vittima potrà, perciò, chiedere il legittimo risarcimento per aver subito un danno ingiusto, per aver dovuto rinunciare a trascorrere la vita di sempre (cambiando ad es. percorsi, orari, abitudini, numeri di telefono, ecc.) e per la serie di patologie che dovesse aver sviluppato a seguito dei comportamenti di molestia dello “stalker”.  

di GIOVANNA PIERA PEDONE, Avvocato del Foro di Lecce
-  LECCE, via D. Birago n. 53, Tel: 0832.524046 -

 

 

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