LECCE – Con quale criterio si calcola la distanza tra esercizi di imprese allorquando la legge impone obbligatoriamente il rispetto di una distanza minima: (ad esempio, farmacie, rivendite di tabacchi, esercizi di vendita secondo la previsione del Piano del Commercio, ecc.).
A questa domanda ha risposto il TAR Lecce, risolvendo una controversia riguardante il rispetto della distanza minima di 300 mt. tra due rivendite ordinarie di generi di monopolio, con annessa ricevitoria. L’impugnativa era stata proposta dal titolare di una rivendita di Maglie, che contestava il mancato rispetto della distanza di legge da parte di altra rivendita, che aveva ottenuto dall’Agenzia dei Monopoli l’autorizzazione al trasferimento della propria sede in altra via. Asseriva il ricorrente che la distanza tra le due rivendite ordinarie sarebbe risultata inferiore a 300 metri lineari, precisamente 285 metri, calcolati secondo i criteri e i parametri prestabiliti dalle disposizioni dell’Agenzia dei Monopoli.
Resisteva in giudizio il titolare della rivendita trasferita, difeso dall’Avv. Pietro Quinto, il quale ha sostenuto in giudizio che il rispetto della distanza minima va calcolata non in maniera empirica, bensì nel rispetto delle norme della circolazione, alle quali si devono attenere anche i pedoni. Per risolvere il contrasto tra le parti il TAR ha disposto una verificazione, nominando un tecnico, il quale, con riferimento alla fattispecie in esame, ha ipotizzato tre possibili percorsi tra le due rivendite, sulla base di criteri alternativi. E’ risultato un percorso (A) di metri lineari 194, presupponendo la possibilità di un attraversamento pedonale tra due strade, ma in virtù di strisce pedonali, non regolarmente autorizzate e parzialmente cancellate. Un secondo percorso (B), della lunghezza di 301 metri lineari, superando le strisce pedonali, non regolari, ma con l’attraversamento di un’area privata utilizzata come parcheggio. Una terza ipotesi (lett. C), con una lunghezza di metri lineari 312, senza alcuna controindicazione.
Il TAR, condividendo le argomentazioni dell’Avv. Quinto, ha affermato che l’Agenzia dei Monopoli, aveva legittimamente autorizzato il trasferimento, tenendo conto delle ipotesi di cui alle lett. B o C, entrambe con una distanza superiore ai 300mt.. Il principio di diritto affermato dal TAR è che «la distanza tra le rivendite speciali e ordinarie di tabacchi deve essere determinata avendo a riferimento il percorso pedonale più breve, ma sempre e comunque senza violare le norme della circolazione viaria, e cioè rispettando gli attraversamenti stradali, in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione ed altresì senza scavalcare aiole spartitraffico o muretti di recinzione. Il tutto secondo criteri di razionalità».
Il principio enunciato dal TAR è estendibile a tutte le ipotesi nelle quali deve essere rispettata una distanza minima tra esercizi commerciali.