Maxi evasione fiscale? Non per il Tribunale, assolto un imprenditore

29-05-2021 10:21:50      


MONTERONI (Lecce) – G.G., 60enne di Monteroni, finiva sotto processo per l’ipotesi prevista dall’art 5 D.Lvo 74/2000 venendogli contestata l’omessa presentazione per gli anni di imposta 2012 e 2014 delle dichiarazioni ai fini irpef, irap ed iva, con conseguente evasione dell’iva per importi rilevanti e nel dettaglio 50mila e 462 euro per il 2012 e 83mila e 200 per il 2014. Secondo l’accusa infatti l’imputato avrebbe prodotto volumi d’affari pari ad 241mila euro per l’anno 2012 e per quasi 379mila euro nell’anno 2014 omettendo qualunque adempimento fiscale e conseguente versamento.

Il processo si è quindi incentrato sull’esame dei militari della Guardia di Finanza e sul funzionario dell’Agenzia delle entrate che avevano condotto i relativi accertamenti e che avevano ricostruito i redditi dell’imputato. All’esito dell’istruttoria dibattimentale tuttavia le contestazioni sono rimaste indimostrate. Gli accertamenti infatti non avevano tenuto conto delle spese necessarie all’esercizio dell’attività dell’imputato e del conseguente ricalcolo del monte imponibile sul quale computare le imposte evase.

La difesa dell’imputato, rappresentata dagli avvocati Vito De Pascalis e Mauro Antonio Madaro, è riuscita a dimostrare il mancato superamento delle soglie di punibilità previste per questo tipo di reato. Nonostante l’imputato non fosse in possesso di documentazione fiscale, andata distrutta prima del l’accertamento subito a seguito di un incendio, è comunque stato possibile ricostruire un principio di prova in ordine al mancato superamento delle soglie dì punibilità grazie alla documentazione parziale rimasta integra ed anche grazie alla documentazione relativa agli anni successivi che dimostrava il flusso di spesa anche per gli anni oggetto del l’accertamento.

Preso atto delle argomentazioni difensive il Tribunale di Lecce, nell’udienza del 27 maggio del 2021, ha pronunciato sentenza assolutoria ritenendo che il fatto contestato non sussiste.