LECCE – Un fitto carteggio di missive tra detenuti sequestrato dal pubblico ministero senza un provvedimento del giudice competente. Il Tribunale del Riesame ha accolto l’eccezione presentata dagli avvocati Donata Perrone e Ladislao Massari per conto di Alessandro Ancora, 35enne di Giorgilorio, arrestato il 17 novembre nell’ambito dell’operazione “Eclissi” con le accuse di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
La dichiarata inutilizzabilità della corrispondenza riguardava tutte le lettere sequestrate dagli agenti della polizia penitenziaria sempre con le stesse modalità: non solo quella da Gioele Greco a Marco Malinconico e di una seconda missiva destinata ad Antonio Pepe, conosciuto anche come “Totti” e al boss Maurizio Briganti nonchè della corrispondenza indirizzata da Pepe allo stesso Ancora ma anche per tutte le altre missive indicate nella memoria e che corrispondono a quelle sequestrate.
Nello specifico la difesa dell’indagato ha sollevato l’eccezione di inutilizzabilità probatoria della corrispondenza epistolare acquisita dalla polizia penitenziaria della Casa Circondariale di Lecce sottoposta ad apertura e sequestro da parte del pubblico ministero. Un’azione in palese violazione dell’articolo 15 della Costituzione che sancisce come “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”. Non solo sarebbero stati violati anche alcuni articoli legati alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e all’ordinamento penitenziario.
Nel ricorso il cuore delle motivazioni con cui è stato richiesto il dissequestro delle missive è assorbito da un considerazione piuttosto semplice: i provvedimenti limitativi di controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza vengono emessi, su richiesta del pm, o su proposta del direttore dell’istituto, dal magistrato di sorveglianza, dal giudice che procede o dal Presidente del Tribunale o della Corte d’Assise a seconda che il provvedimento riguardi soggetti indagati, imputati o condannati nelle varie fasi del giudizio.
In questo specifico sequestro, tale giudice non è mai intervenuto, dal momento che una volta acquisiti dalla polizia penitenziaria i plichi contenenti la corrispondenza, sono stati trasmessi al solo pubblico ministero il quale ha provveduto all’apertura della corrispondenza ed al contestuale sequestro. E il Riesame ha accolto l’istanza degli avvocati. Senza un preventivo provvedimento del giudice non possono essere sequestrate le corrispondenze tra i detenuti..
F.Oli.