LECCE – La Commissione elettorale con la decisione che interpretava troppo estensivamente la lettera della legge, impedendo a chi era stato legittimamente eletto di entrare in Consiglio, ora costringe il Ministero a sborsare i soldi per le spese legali e a risarcire i consiglieri.
Si ricorderà, infatti, che all’indomani delle elezioni amministrative del 2017 la Commissione Elettorale Centrale, attraverso un’illegittima interpretazione dell’art. 73 del Testo Unico degli Enti Locali, attribuì il premio di maggioranza alle liste che avevano sostenuto il Sindaco Carlo Salvemini, nonostante che al primo turno una diversa coalizione di liste avesse conseguito la maggioranza dei voti. Sicché in tale ipotesi non poteva essere attribuito il 60% dei seggi al sindaco eletto nel turno di ballottaggio. Nel caso di Lecce si era verificato il cd fenomeno <<dell’anatra zoppa>>, cioè l’elezione diretta di un sindaco a cui non spetta il premio di maggioranza nell’ambito del consiglio comunale.
Fu necessario un ricorso al TAR ed al Consiglio di Stato per far annullare il verbale di proclamazione degli eletti e per ristabilire una composizione del consiglio comunale coerente e conforme con la volontà espressa dal corpo elettorale. E tuttavia, a causa della frammentazione dei vari gruppi politici e della scelta di alcuni consiglieri eletti con la coalizione di centro destra, l’amministrazione Salvemini vide comunque la luce, salvo spegnersi 18 mesi dopo.
L’avvocato Pietro Quinto – che aveva combattuto in prima linea la battaglia avverso la decisione della Commissione Elettorale, nell’interesse di Angelo Tondo e Attilio Monosi che avevano assunto con un ritardo di sette mesi la loro carica a cagione dell’illegittima primaria composizione del consiglio comunale, ha successivamente proposto ricorso al TAR per ottenere dal Ministero dell’Interno il risarcimento del danno derivante dalla lesione di un diritto costituzionalmente garantito, qual è quello dell’esercizio del munus pubblico di consigliere comunale.
Il TAR di Lecce (Pres. Pasca, Est. Ferrazzoli) ha accolto parzialmente il ricorso proposto dall’Avv. Quinto, disconoscendo il danno patrimoniale attesa la natura indennitaria del compenso spettante al consigliere comunale indissolubilmente collegato all’effettivo svolgimento del mandato elettorale. Ha invece riconosciuto il danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa.
Sulla pretesa dei ricorrenti – condividendo quanto sostenuto dal’ avvocato Quinto – il TAR ha affermato il seguente principio: “Osserva il Collegio che il pregiudizio subito dagli istanti trae la sua origine dal comportamento dell’Ufficio Centrale Elettorale che ha colposamente errato nell’attribuzione del premio di maggioranza e, quindi, nella redazione del verbale successivamente annullato (il c.d. danno evento). Conseguentemente ricorre il nesso di causalità. Sussiste, altresì il nesso di causalità giudica, atteso che, dalla privazione del diritto di svolgere l’incarico politico in esame è derivato il danno non patrimoniale consistente nella compromissione del diritto al pieno sviluppo della personalità umana, meritevole di tutela ai sensi degli artt. 3 e 4 della Costituzione”.
“Si è trattato di una battaglia di principio –ha commentato l’ avvocato Quinto – che assume una rilevanza di carattere generale a tutela del diritto di elettorato passivo di tutti i cittadini ma soprattutto perché afferma la responsabilità delle Commissioni Elettorali, che, in tutti i procedimenti amministrativi e non solo per le elezioni negli enti locali, devono garantire il rispetto delle regole procedimentali e sostanziali a tutela dell’interesse pubblico”. Per effetto dell’accoglimento del ricorso il TAR ha liquidato in via equitativa un danno non patrimoniale nella misura di 1.000 euro, oltre interessi (che i ricorrenti devolveranno in beneficienza) ed ha condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese legali. Il TAR ha altresì precisato, respingendo la contraria eccezione dell’Avvocatura dello Stato, che la responsabilità risarcitoria è imputabile al Ministero dell’Interno, atteso che l’Ufficio elettorale Centrale è un organo straordinario della pubblica amministrazione che fa capo appunto al Ministero dell’Interno.