LECCE – Continua lo scontro tra maggioranza e opposizione sulle Ztl: “Il perdurante stato di inerzia dell’Amministrazione Comunale di Salvemini evoca a Lecce il principio di extraterritorialità: nella nostra città non vige il Codice della Strada in vigore in Italia – attacca il consigliere Andrea Guido –
In tutto il Paese si rispetta e si applica l’art. 7, comma 9 bis del Codice della Strada, in vigore dal primo gennaio 2019, che prevede espressamente l’accesso libero nelle zone a traffico limitato a tutti i veicoli a propulsione elettrica o ibrida. Qui a Lecce no.
I proprietari di auto elettriche o ibride che con sacrificio hanno acquistato i veicoli a basso impatto o a impatto zero sono penalizzati. Passata la campagna elettorale Salvemini ha dismesso il suo animo green e, invece di agevolare e diffondere l’uso dei mezzi che non inquinano, impedisce l’accesso ai veicoli elettrici nella ZTL. A Roma, a Torino e a Napoli i sindaci della sua stessa parte politica agevolano i veicoli green, lui, invece, ha modulato l’accesso di mezzi in centro sulla base delle sole necessità delle attività economiche, consentendo il transito dei camion diesel e a benzina altamente inquinanti. Proprio quel genere di mezzi che in molte città italiane, invece, non possono proprio circolare e che qui sembrano aver preso il posto delle auto elettriche nella ZTL.
Ma la follia più grande è rappresentata dalle colonnine per la ricarica elettrica le quali sono dislocate proprio nel centro storico. Mi chiedo: com’è possibile usufruire di questo servizio se l’accesso e la sosta con il mezzo è consentito solamente per pochissime ore al giorno e i tempi di ricarica completi sono di circa 12 ore per ciclo?
Questa sinistra leccese, illiberale ed ideologicamente comunista, non ha nemmeno contemplato il tema delle auto elettriche nel relativo regolamento comunale. Come se il 2030 fosse una scadenza distante un secolo e non una manciata di anni. Il nuovo Regolamento Comunale delle ZTL è già vecchio perché esplicita un ritardo giuridico e culturale immenso rispetto al resto d’Italia e d’Europa.
Oggi a Lecce centinaia di ciclomotori a benzina condotti dai giovanissimi sono ammessi nelle ore serale e notturne nei pressi della chiesa di Santa Chiara e, di contro, centinaia di multe salatissime sono elevate invece ai danni delle famiglie proprietarie di veicoli a impatto zero.
I leccesi proprietari di veicolo elettrici e ibridi possono fare ricorso alle sanzioni ricevute per violazione di ZTL. Tutti i verbali possono essere impugnati in quanto evidentemente illeciti e contrari alle disposizioni del Codice della Strada dove l’articolo 7, comma 9 bis. Se la nostra città è una delle più multate in Italia è per l’inerzia e l’incompetenza dei suoi amministratori comunali”.
LA REPLICA DELL’ASSESSORE DE MATTEIS
L’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis sul tema dell’accesso delle auto ibride nel centro storico risponde a stretto giro:
“La Ztl di Lecce coincide con la città storica. Ciò significa che il problema principale che ci troviamo ad affrontare nel regolamentarne l’accesso è la riduzione dell’improprio affollamento automobilistico in termini di transito e sosta. In altri termini, nel centro storico ci sono troppo pochi posti auto e le strade sono troppo piccole – realizzate quando le auto ancora non esistevano – per sopportare il carico veicolare che si riversa tra le mura antiche. Per avere un’idea, è utile ricordare che i rilievi disposti dall’assessorato hanno censito nelle ore notturne nel giorno feriale ben 860 auto in sosta nel centro storico.
Alla luce di questa considerazione, il Regolamento Ztl di Lecce consente l’accesso alle diverse tipologie di utenti non in relazione al tipo di carburante utilizzato – anche se nel prossimo futuro dovremo occuparci anche di questo, per escludere i più inquinanti – ma in relazione a reali necessità, continuative o occasionali. Da qui la diversità di Lecce da altre grandi città, le cui Ztl corrispondono solo in parte con i centri storici (nei quali generalmente è vietato l’accesso a tutte le automobili) ma anche con i centri commerciali(dove, in effetti è garantito un accesso preferenziale ai veicoli meno inquinanti).
Preciso inoltre, anche in riferimento alla nota del consigliere Guido, che l’art. 7, comma 9 bis del Codice della Strada trova applicazione solo nel caso di nuove perimetrazioni ZTL e non per quelle già esistenti. Ciò è stato definitivamente chiarito già dal marzo del 2019dal Ministro dei Trasporti in replica a diverse interrogazioni parlamentari (n. 5-01236 dell’Onorevole Pizzetti e n. 5-01237 degli onorevoli Stumpo e Muroni) presentate sul tema. E con l’ordinanza dello scorso febbraio, anche alla luce del chiarimento giunto dal Ministero, l’amministrazione comunale ha confermato la Ztl esistente”.