La legge di Bilancio 2022 ha introdotto un’estensione dei termini di pagamento per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 e questa non è una novità, in quanto una analoga estensione era stata introdotta dal decreto legge n. 146/2021, meglio conosciuto come Decreto Fisco-Lavoro, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. La nuova norma stabilisce che il termine di pagamento delle cartelle notificate nel suddetto periodo è di 180 giorni dalla notifica.
Come, ahimè, tutti sappiamo, l’art. 25, 2° comma, del D.P.R. n. 602/1973, dispone che la cartella di pagamento “contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”.
Quindi tale termine è stato differito prima dal decreto Fisco-Lavoro, poi dalla Legge di Bilancio 2022.
Il D.L. n. 73/2021, decreto Sostegni bis, aveva già fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione, stabilendo al 31 agosto 2021 il termine finale di sospensione per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, e prevedendo che i pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa”, di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020) al 31 agosto 2021, potevano essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, ossia entro il 30 settembre 2021. Inoltre, aveva sospeso fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione oltre che delle procedure di riscossione, sia cautelari, che esecutive. In pratica, quindi, per effetto di tale ultima disposizione, l’attività di notifica delle nuove cartelle di pagamento era ripresa a partire dal 1° settembre 2021.
Il decreto Fisco-Lavoro aveva, poi, previsto una prima estensione dei termini per il versamento delle somme richieste con cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, senza corrispondere gli interessi di mora, prolungandolo dagli ordinari 60 a 150 giorni, poi portato a 180 giorni in sede di conversione in legge.
Faccio un esempio: i termini di versamento delle somme richieste con una cartella di pagamento notificata il 1° settembre 2021 scadono il 28 febbraio 2022 (180 giorni dalla notifica) e fino a tale termine non decorro né gli interessi di mora, né l’Agente della riscossione potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
La Legge di Bilancio 2022 ha previsto un analogo prolungamento, da 60 a 180 giorni, dei termini per il versamento delle somme richieste con cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
Riepilogando: il decreto Sostegni bis aveva sospeso la notifica delle nuove cartelle fino al 31 agosto 2021 mentre il decreto Fisco-Lavoro e la legge di Bilancio 2022 hanno previsto un maggior periodo (180 giorni) per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate a partire dal 1° settembre 2021.
Il differimento dei termini vale anche, per espressa previsione di legge, ai fini dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, che prevede l’applicazione degli interessi di mora in caso di mancato pagamento della cartella nel termine stabilito e dell’art. 50, 1° comma, secondo il quale il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.
In altri termini, nel periodo di differimento non possono essere disposte azioni esecutive (pignoramenti) o cautelari (fermi, ipoteche), e non decorrono interessi di mora.
Quanto agli oneri di riscossione, essi si calcolano sull’intero importo dovuto, anche sugli interessi di mora, nella misura del 3% (1% nel caso di riscossione spontanea a mezzo ruolo, se il pagamento viene effettuato nei termini), oltre alle spese di notifica, per i carichi affidati all’Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2021. Per quelli affidati dal 1° gennaio 2022 non sono dovuti oneri per la riscossione.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha, infatti, chiarito, con un comunicato apparso sul sito istituzionale, che il differimento a 180 giorni vale anche ai fini degli oneri di riscossione, che si applicheranno, quindi, in misura pari al 3% anche se il pagamento avviene tra il 61° e il 180° giorno. Il chiarimento è stato fatto con riferimento alle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 e non vi è motivo per non considerarlo estensibile anche a quelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 se il carico sia stato affidato all’Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2021, ovviamente.
Ma facciamo attenzione!
Sia la legge di Bilancio, sia la disposizione contenuta nel precedente decreto Fisco-Lavoro, fanno espresso riferimento solo alle “cartelle di pagamento” e non anche agli altri atti esecutivi, com’è, invece, avvenuto in altre occasioni. Analogamente, la norma in esame non considera i c.d. avvisi bonari, ossia le comunicazioni di irregolarità, né i piani di rateazione risultanti da accordi con il Fisco in seguito ad accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale, transazione fiscale.
Inoltre, nessun riferimento viene fatto ai termini d’impugnazione delle cartelle che rimarrebbero 60 giorni dalla notifica. Pertanto, bisogna fare molta attenzione ai termini per la proposizione dell’eventuale ricorso avverso la cartella di pagamento che restano gli stessi previsti dalle norme precedenti.
Flavio Carlino