Con una recente notizia di rilevanza nazionale il Consiglio di Stato ha annullato i decreti di esclusione di alcuni candidati dalla procedura concorsuale per il ruolo del personale docente della scuola Secondaria I-II grado.

Dopo aver superato le prove previste dal bando di concorso, una candidata veniva esclusa dal Ministero –Ufficio Regionale Puglia dalla procedura concorsuale 2024 per mancanza di titoli ritenendo mancanti i CFU necessari al fine di integrare il requisito di accesso alla Classe di concorso.

Non ritenendo corretto il provvedimento di esclusione la docente, difesa dall’avvocato Paride Cesare Cretì esperto in materia scolastica, proponeva ricorso dinanzi al TAR Puglia –Bari che riteneva inammissibile la domanda e poi dinanzi al Consiglio di Stato che, stante la novità della questione trattata e la complessità delle norme che si sono succedute in materia di accesso nei ruoli di docenti, fissava apposita udienza per la discussione del giudizio invitando le parti a prendere posizione con particolare riferimento alla esegesi dell’art. 18 bis Dlgs n.59/2017 “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente”.

Il Consiglio di Stato, condividendo le argomentazioni fatte valere dall’avvocato Cretì, accoglieva il ricorso ritenendo che nel regime transitorio e per la prima procedura concorsuale la normativa doveva essere interpretata nel senso di garantire la partecipazione al concorso non solo a coloro che avevano conseguito almeno 30 CFU del percorso universitario/accademico in coerenza con il profilo delle competenze professionali del docente abilitato, ma anche a coloro che avevano conseguito i 24 CFU previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

In particolare il Consiglio di Stato ha condiviso la ratio legis delle norme interessate, ossia quella di favorire e garantire la partecipazione alle procedure concorsuali a tutti quei docenti che in virtù della riforma sul reclutamento pubblicata nel 2022, inerente i requisiti di partecipazione, non avrebbero potuto partecipare in quanto non in possesso dell’abilitazione all’insegnamento.