Ultimo e decisivo appuntamento giudiziario innanzi alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione nella tormentata vicenda della SS 275. Si è svolta questa mattina a Roma la discussione del ricorso proposto nel 2014 dalla CCC – Igeco avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 3344, che accogliendo il ricorso dell’ATI Matarrese-Coedisal, aveva affermato la illegittimità dell’aggiudicazione in favore di CCC ai danni della Matarrese, condannando l’ANAS ad un risarcimento di 10 milioni di euro. Nella stessa sentenza però il Consiglio di Stato aveva affermato che restava salva la potestà di ANAS, in presenza delle «macroscopiche illegittimità» commesse dalla Commissione di gara, di esercitare il potere di autotutela annullando il contratto stipulato con la CCC.
Questa statuizione era stata impugnata da CCC innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione perché – si affermava – esorbitante dalle competenze del Giudice Amministrativo.
Nelle more, l’ANAS aveva comunque annullato il contratto ed il Consiglio di Stato, di recente, ha riconosciuto il diritto della stazione appaltante di esercitare l’autotutela. Rimane ora l’ultimo verdetto della Suprema Corte di Cassazione. Il ricorso della CCC è stato illustrato dal Prof. Piazza. Hanno resistito con un’ampia e approfondita discussione nell’Aula delle Sezioni Unite di Piazza Cavour l’ATI Matarrese-Coedisal con l’Avv. Pietro Quinto e l’ANAS con l’Avvocato dello Stato Ettore Figliolia, che, in perfetta sintonia, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, rivendicando il diritto di ANAS di rimuovere – come avvenuto – con l’autotutela amministrativa quel contratto inficiato da «macroscopiche illegittimità», che il Consiglio di Stato non aveva potuto annullare per le limitazioni di competenza di quel Giudice. L’Avvocatura dello Stato, che innanzi al Consiglio di Stato, aveva resistito al ricorso contro ANAS difendendo la regolarità della gara d’appalto, ha rivendicato la doverosità del comportamento di ANAS di presa d’atto delle illegittimità accertate in sede giudiziaria, e, quindi, della gara in autotutela.
Ha sostenuto in particolare l’Avv. Quinto che, allorquando il Giudice amministrativo ha richiamato la stazione appaltante all’esercizio di una propria autonoma responsabilità per ripristinare la legalità violata, non ha ecceduto dalle sue proprie competenze a fronte del diritto ad una «buona amministrazione» riconosciuto dall’art. 41 della Carta dei diritti UE a tutti i cittadini.
La discussione è stata conclusa dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione che si è espresso per una pronuncia di inammissibilità del ricorso CCC.
Si attende per i prossimi giorni la sentenza delle Sezioni Unite, alla quale guarda con attenzione l’ANAS per definire la vicenda della S.S. 275.