Con alcune delibere di recente attuazione, il Commissario Straordinario del Comune di Gallipoli, dott. Vincenzo Petrucci, ha approvato una serie di regolamenti nel settore del pubblico spettacolo, disciplinando ex novo le attività degli artisti di strada e di chi realizza opere di ingegno
Il nuovo regolamento ha apportato modifiche anche al funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali ed impianti di pubblico spettacolo, per gestire in modo più celere ed uniforme le procedure garantendo un più efficiente rapporto con l’utenza. I regolamenti per gli artisti di strada e le opere di ingegno, nel dettaglio, non hanno alcun valore coercitivo ma mirano semplicemente a disciplinare tali attività, valorizzando l’espressività dell’arte in ogni sua forma nel rispetto delle normative vigenti, l’interesse e l’ordine pubblico. Per le opere di ingegno creativo e la relativa vendita, le stesse sono consentite nell’area di Corso Roma sul tratto di marciapiede prospiciente il plesso scolastico del 2° Polo di piazza Carducci, compreso tra la stessa e via Barba (fronte Via Libertini), per complessivi 20 posteggi. La frequenza è giornaliera, dal 15 giugno al 15 settembre, dalle 19 all’1, previo pagamento della relativa concessione comunale, che non può essere richiesta per periodi diversi e inferiori. Gli obblighi degli artisti si concretizzano nel pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico (Cosap), nell’esposizione del prezzario della merce in vendita e nel divieto di svolgere attività che comportino l’intervento diretto su animali e sul corpo umano, quali tatuaggi e pitture, temporanee o permanenti o massaggi.
Per gli artisti di strada, invece, è d’obbligo il rispetto della libera circolazione stradale e pedonale e dell’ordine pubblico. L’esercizio delle attività è consentito giornalmente entro determinate fasce di orario (dalle 9 alle 14 in ogni periodo dell’anno, dalle 17 alle ore 22.00 dal primo ottobre al 31 maggio e dalle 17 all’1 dal primo giugno al trenta settembre) e comunque non in prossimità di ospedali e case di cura, scuole negli orari di fruizione delle stesse o luoghi di culto durante le funzioni religiose. Sino ai 2 mq lo spazio per l’esibizione non è soggetto a pagamento della Cosap ed autorizzazione comunale mentre ogni artista non può esibirsi nella stessa postazione per più di 15 giorni consecutivi, né chiedere il pagamento di biglietti per la sua esibizione, ma solo il cosiddetto passaggio “con cappello” tra il pubblico. È fatto assoluto divieto, infine, di esercitare attività cruenta, contraria all’ordine pubblico, che diffonda rumori molesti per la quiete pubblica o che si esplichi in murales su qualsiasi muro o edificio civico