NARDO’ (Lecce) – La ricorrente M.H.S., titolare di una carta “Postepay Evolution” cadeva vittima di “phishing” perpetrato tramite sms. La stessa sosteneva che alcuni malfattori avevano avuto accesso al suo account personale, sottraendole le credenziali mediante una serie di “artifizi e raggiri” che hanno consentito, agli stessi truffatori, la sottrazione di una somma di denaro attraverso una serie ripetuta di operazioni succedutesi nell’arco temporale di diverse ore.
Quest’ultima, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Mauro Falangone, del Foro di Lecce, coadiuvato dalla dottoressa Ilaria Greco, chiedeva all’Intermediario il rimborso della somma sottratta indebitamente. L’intermediario rigettava la richiesta di rimborso proposta dalla ricorrente adducendo una “colpevole credulità” da parte della vittima escludendo, così, qualsivoglia suo profilo di responsabilità in riferimento alle operazioni effettuate illecitamente dai malfattori. Pertanto, il difensore della ricorrente proponeva ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di tutelare i diritti della propria assistita.
Al termine dell’istruttoria, il Collegio Arbitrale di Bari, confermando la tesi dell’avvocato Falangone, poneva a fondamento della propria decisione il principio generale secondo cui, in tema di onere probatorio a carico del debitore professionale, si è ritenuto che non può essere omessa la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio; “infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere”. (Cass., n. 2950/2017).
Nel caso di specie, l’intermediario ha omesso di adottare appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà della cliente. A ciò si aggiunga che, fra i doveri di protezione dell’utente gravanti sull’Intermediario rientra l’onere di fornire il servizio di sms “alert” o assimilabili da cui l’intermediario può essere esonerato solo dimostrando l’esplicito rifiuto dell’utente ad avvalersene. Alla luce di ciò, il Collegio Arbitrale adito accoglieva il ricorso disponendo all’Intermediario il rimborso, in favore della ricorrente, della somma sottratta indebitamente oltre al pagamento delle spese della procedura con soddisfazione della assistita dell’avvoca Antonio Mauro Falangone