LECCE – Secondo i giudici amministrativi, non si può giustificare come istruzione parentale un’attività organizzata sullo stile di quella scolastica, perché in quest’ultimo caso sarebbero necessarie le autorizzazioni. Con la sentenza n. 1169 del 7.7.2022, la II Sezione del TAR Lecce, Pres. Antonella Mangia, estensore Andrea Vitucci, ha rigettato il ricorso proposto da una Associazione aderendo alle tesi dell’Asl Lecce, difesa dall’Avv. Francesco G. Romano, e del Comune di Lecce, difeso dall’Avv. Laura Astuto.
In particolare, a seguito di sopralluogo dell’Asl era emerso l’esistenza di una struttura che accoglieva minori in età da asilo nido, scuola dell’infanzia e primaria.
Sul posto erano presenti 17 minori di presumibile età compresa tra i 12 mesi e i 10 anni, i quali venivano lasciati presso la struttura dai genitori, senza che questi ultimi vi accedessero, e presi in carico da personale interno. Tuttavia, Asl e Comune di Lecce riscontravano l’assenza di autorizzazioni nonché procedevano con numerose contestazioni.
Per effetto di ciò, il Comune ordinava la chiusura dell’attività; la difesa dell’associazione ricorrente si fondava sullo svolgimento di una attività di istruzione parentale che, secondo l’associazione, non richiedeva autorizzazione.
Il Tar Lecce, aderendo alle tesi degli dell’Asl Lecce, difesa dall’Avv. Francesco G. Romano, e del Comune di Lecce, difesa dall’Avv. Laura Astuto ha respinto il ricorso poiché “è evidente che l’attività riscontrata in sito configurasse, a tutti gli effetti, una non autorizzata attività scolastica di asilo nido, scuola dell’infanzia e primaria, come tale non riconducibile alla mera estrinsecazione degli scopi dell’associazione, nemmeno nella forma dell’istruzione parentale”.
Il Tribunale Amministrativo, quindi, interviene non solo giudicando legitti- ma l’interdizione dell’attività, essendo priva di autorizzazioni, ma chiarisce anche i limiti e gli obblighi dell’istruzione parentale.