Dal 20 ottobre 2012 le imprese individuali, che si iscrivono nel RI o all’Albo delle imprese artigiane, hanno l’obbligo di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Le imprese individuali già iscritte e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del Registro delle Imprese competente, il proprio indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013. Alla scadenza del termine previsto, l’ufficio del Registro delle Imprese che riceverà una domanda di iscrizione sprovvista di indirizzo di posta elettronica certificata, sospenderà la domanda per 45 giorni, in attesa della dovuta integrazione. In caso di mancata regolarizzazione entro tale termine, la domanda sarà considerata non presentata.
L’adempimento in questione, è esente da diritti di segreteria e da imposta di bollo solo se effettuato separatamente da qualsiasi altra richiesta di iscrizione/modifica. In via straordinaria, è stata individuata una procedura sperimentale, alternativa e semplificata, in deroga alla procedura standard. E’ infatti ammessa, la presentazione delle pratiche telematiche come segue:
con la sola firma digitale di un intermediario abilitato alla trasmissione, appositamente incaricato dal titolare dell’impresa tramite procura speciale che dovrà essere contenuta nella pratica, insieme alla fotocopia del documento di riconoscimento del titolare dell’impresa;
entro 30 giorni dalla data in cui la pratica telematica sarà protocollata, il titolare dell’impresa, dovrà far pervenire personalmente, mediante incaricato o per posta all’ufficio del REA, il modello firme cartaceo, compilato col codice univoco della pratica, contenente la sua firma e accompagnato da un valido documento di riconoscimento.
Il Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione inoltre, in via eccezionale e al fine di evitare una mancata applicazione della norma che regola i rapporti tra amministrazione ed impresa, ritiene che le associazioni di categoria possano procedere alla trasmissione massiva degli indirizzi PEC dichiarando, sotto la propria responsabilità, che presso le loro sedi sono depositate tutte le deleghe, rilasciate dai conferenti procura, pronte per essere esibite alla Camera di Commercio, in caso di richiesta. Le associazioni di categoria che chiederanno di avvalersi di tale opportunità, potranno concordare direttamente con il sistema camerale, le modalità operative della procedura semplificata.
Si ricorda, infine, che le imprese non possono attivare la PEC con dominio “…@postacertificata.gov.it“, poichè tale casella è riservata solo ai soggetti privati.
Leonardo Bianchi