LECCE – Con ordinanza del 9 dicembre 2019, il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale –Presidente Relatore Dott.ssa Caterina Mainolfi-, nel rigettare il reclamo proposto dalla società Gial Plast, ha confermato il precedente provvedimento con cui la società era stata condannata, in via d’urgenza, a reintegrare un lavoratore licenziato per avere a suo carico precedenti penali risalenti ad oltre 20 anni fa.
Gli avv.ti Fernando Caracuta e Francesco Piro, del Foro di Lecce, avevano già rappresentato al Tribunale del Lavoro la illegittimità del licenziamento intimato a danno di un lavoratore che, “reo” di aver sbagliato oltre 20 anni fa, aveva poi scontato le proprie condanne e ricostruito la propria vita lavorando onestamente e costruendosi una famiglia.
Il Giudice ha, innanzitutto, ritenuto che non possono costituire giusta causa di licenziamento condotte precedenti alla instaurazione del rapporto di lavoro.
Per altro verso, il Tribunale di Lecce ha affermato che, perché si possa configurare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, è necessario che il datore di lavoro operi una valutazione in concreto della pericolosità della permanenza del lavoratore in ambito aziendale. Cosa che, nel caso di specie, non è assolutamente avvenuta.
Secondo il Collegio Giudicante, dunque, “il provvedimento prefettizio (interdittiva antimafia, ndr) non ha e non può avere, in via di automatismo, effetti riflessi sul rapporto tra la datrice di lavoro e il dipendente qualificato come “penalmente controindicato”.
In conclusione, il Collegio ha dichiarato illegittimo il licenziamento in questione, per insussistenza del fatto posto a fondamento dello stesso, ed ha ordinato la immediata reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in precedenza occupato.