LECCE – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, presidente Eleonora Di Santo, si è pronunciato sul ricorso n. 1098 del 2017 accogliendo la domanda di annullamento e quella di risarcimento del danno proposta dallo Studio Radiologico Associato Calabrese dei dottori Ruggiero e Maria Luisa Calabrese (rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora e Carmen Manzone). La questione è quella che fa seguito alla sentenza del Consiglio di Stato: i giudici amministrativi hanno chiarito che non possono essere destinatari dei budget della sanità pubblica per svolgere esami in convezione tutti quei centri privati che non sono in possesso di “grandi macchine”. Siamo tornati più volte sulla questione.
Eppure per anni il budget sanitario è stato diviso tra il centro Quarta Colosso, non dotato della tecnologia richiesta dalle norme in materia, e il Poliambulatorio Calabrese, come se tutt’e due fossero dotati di “grandi macchine”: la sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito che i primi non dovevano percepire fondi per quel tipo di esami in convenzione. Dunque, per lungo tempo, il centro all’avanguardia ha dovuto percepire meno risorse di quello che meritava. Oggi sembra che chi non era in regola stia provvedendo a dotarsi di macchinari con potenza superiore a 0,5 tesla e non appartenenti alla nuova generazione. Ma come cancella l’ingiustizia subita negli anni passati? La sentenza pubblicata ieri dà un’unica soluzione: il risarcimento del danno ingiusto patito da chi ha investito per ottenere il massimo della tecnologia ed è stato ripagato dal pubblico con l’indifferenza.
Il Poliambulatorio in questione è stato messo sullo stesso piano di chi non poteva garantire tecnologie di alto livello e, quindi, una maggiore precisione diagnostica e una minore invasività degli esami. Il Poliambulatorio Calabrese era stato ingiustamente penalizzato perché pur avendo una macchina di potenza pari a 1,5 tesla (il livello minimo previsto dalla legge e di 0,5 tesla) ha dovuto dividersi le risorse con chi non rientrava nei criteri. Inoltre, i soldi non sono stato più ripartiti subito dopo la sospensione dovuta al pronunciamento dei giudici di secondo grado. Invece, sarebbe stato molto più giusto procedere alla ripartizione dando le risorse solo a chi è in possesso delle cosiddette “grandi macchine”. Questo atteggiamento ostinato ha spinto il Poliambulatorio Calabrese a reagire per chiedere i danni e i giudici gli hanno dato ragione, condannando l’Asl anche al pagamento delle spese.
Adesso che i giudici hanno dato ragione a chi ha contestato la ripartizione dei budget, l’Asl avrà 90 giorni per fare la sua offerta risarcitoria, che dovrà basarsi sui principi chiariti nella sentenza del Tar. “Non si può definire grande macchina quella avente potenza non superiore a 0,5 tesla (e tale è, incontestabilmente, il macchinario in possesso dello Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso, come ha accertato la predetta sentenza n. 5391 del 201)” – spiegano i giudici citando la sentenza del Consiglio di Stato. “Le apparecchiature di risonanza magnetica con valori di campo statico di induzione magnetica non superiori a 0,5 Tesla non possono essere assimilate alle apparecchiature di risonanza magnetica di cui all’ art. 5 del d.P.R. n. 542/1992, in quanto, indipendentem ente dal distretto anatomico oggetto di indagine, per le prime non è richiesta autorizzazione all’installazione ed all’uso, mentre per le seconde l‟autorizzazione alla installazione è rilasciata, previa verifica della compatibilità, dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente, essendo dunque l’accreditamento regionale necessario unicamente per l‟erogazione, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, delle prestazioni specialistiche di R.M.N. con l‟utilizzo delle c.d. ‘grandi macchine’ (T.A.C. e R.M.N. con capacità magnetica superiore a 0.5 tesla).