“Premesso – afferma il consigliere Antonio Torricelli – che i cittadini onesti che pagano le tasse pretendono una buona politica che stani gli evasori, nel rispetto ovviamente delle leggi, e non che si litighi sulle procedure e sui cavilli burocratici; ho letto in questi giorni di tutto
e di più su due diverse questioni riferite all’accertamento ed alla riscossione ICI proveniente da riclassamento o evasione; la prima riguarda il contratto con la SOGET, ditta incaricata del servizio, e la legittimità del contratto che si pone in discussione dopo 4 anni e ad un anno dalla scadenza, la seconda, di cui ci occupiamo prioritariamente in questa nota, si interessa dei termini dei prescrizione.
A tal proposito conviene ricordare che in questa città si concentra una tra le più elevate evasioni di ICI e TARSU che è stimata dallo stesso Comune in 45 milioni di €. e personalmente non mi Accapiglierei più di tanto sui termini di prescrizione poiché è legittimo supporre, tra le cose NORMALI, che il Comune abbia l’obbligo di rispettare le norme di Leggi dello Stato e nel caso specifico dell’art. 11 del d. l.vo 30.12.1992 n.504 prima e quindi dell’art. 1 commi dal 161 al 167 poi della Legge 296/06 (Finanziaria 2007) che UNIFORMA i termini e detta precise regole relative all’accertamento, alla riscossione ed alla decadenza, ANNULLANDO le DEROGHE dei termini degli artt. 336 e 337 della Legge 311/2004:-
A partire dal 1.1.2007, relativamente alla
A)- rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti;
B)- all’accertamento d’Ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti;
gli Enti Locali devono notificare al contribuente apposito avviso motivato – a pena di decadenza – entro il 31 Dic. Del QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI LA DICHIARAZIONE O IL VERSAMENTO E LE RELATIVE SANZIONI AVREBBERO DOVUTO ESSERE EFFETTUATE:
Per essere chiari, sino al 31.12.2010 possono essere notificati accertamenti per le tipologie UNIFORMATE di rettifica o di evasione totale dell’imposta la cui dichiarazione è stata o doveva essere proposta NELL’ANNO 2005.
Tali norme si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti- QUESTA E’ LA INTERPRETAZIONE PREVALENTE – alla data di entrata in vigore della Legge, ovvero al 1.1.2007 (art. 1 comma 171).
Se vi sono notifiche di accertamenti oltre i termini prescritti e sopra evidenziati, IL CONTRIBUENTE e le ASSOCIAZIONI interessate, come è previsto dalle stesse leggi dello Stato in caso di differente interpretazione o errore come nel caso specifico, ha i mezzi e gli strumenti per difendersi attraverso l’INTERPELLO dello SPORTELLO – front office –dello stesso Comune o attivando i gradi di contenzioso a seconda dello stato delle SINGOLE procedure.
In tale direzione e laddove fosse ancora possibile rispetto allo stato delle pratiche individuali, il Governo cittadino bene farebbe ad assumere autonome iniziative finalizzate all’annullamento di avvisi prodotti e notificati in violazione dei suddetti termini, sapendo che il complicato monto del contenzioso tributario non ammette semplicistici SLOGANS.
Mi sia consentito una valutazione politica, dopo aver parlato di procedure e termini:- Da legislatore, avrei CONFERMATO la DEROGA AI TERMINI DI PRECRIZIONE PREVISTA DALLA CASSATA LEGGE 311/2004 ADEGUANDOLI A QUELLI DECENNAI ORDINARI PER QUANTI FOSSERO COLPEVOLI DEL GRAVE REATO TRIBUTARIO, MA SOPRATTUTTO SOCIALE, di evasione totale perché, e mi rivolgo alla politica ma anche alle Associazioni dei “consumatori”, vanno bene le battaglie a favore dei contribuenti ONESTI, vanno bene quelle per diminuire il peso delle imposte e tasse, MENO BENE “SPIGOLARE” sulle complicazioni burocratiche o procedurali, spesso sulla confusione che più norme in materia generano, sui cavilli, per evitare che soggetti colpevoli dell’odioso reato di evasione, siano chiamati alle loro RESPONSABILITA’.
Magari viene prima il rispetto per i cittadini onesti ed evitare che qualcuno di questi finisca per pensarla come il disonesto:- “quando sono scoperto pagherò l’imposta ed il minimo delle sanzioni per gli ultimi 5 anni, ma per quanti anni l’ho fatta franca?”.
Fa parte dei doveri primari dell’amministratore mettere in campo tutte le iniziative legali possibili per stanare questi “bravi… cittadini”. Mandare messaggi diversi è, in questo delicato campo, delittuoso. Le leggi ci sono per essere rispettate e se non lo sono i cittadini hanno mezzi e strumenti per opporsi alle violazioni ed in questa DELICATA materia, l’Amministrazione, con I SUOI ACCERTATI RITARDI, ha già “GRAZIATO” più di quanto fosse ragionevolmente consentito.”