In materia di revisione dell’assegno di mantenimento è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con sent. N. 11684/12, affermando come il diritto di un coniuge a percepire l’assegno e il corrispondente obbligo dell’altro a versarlo, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga
la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modifica. In mancanza di specifiche disposizioni, quindi, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell’accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della richiesta di modificazione.
Con ricorso depositato in data 26 marzo 2009 l’ex marito chiedeva la revisione delle condizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Lecce con la quale, essendosi già pronunciato il divorzio fra le parti, era stato posto a carico del primo un contributo, pari ad Euro 750,00, per il mantenimento dei figli. Nello specifico, l’uomo (padre di tre figli), sosteneva di aver trasferito pochi anni prima alla consorte un immobile adatto per continuare l’attività di floricoltura, così consentendo ai figli di svolgere un lavoro e di rendersi autonomi.
Il Tribunale di Lecce disponeva la revoca dell’obbligo di mantenimento posto a carico dell’uomo in riferimento a tutta la prole, però con decorrenza dalla data di proposizione della domanda di revisione. Parimenti si esprimeva la Corte d’Appello di Lecce, sottolineando come la decorrenza della revisione non poteva individuarsi in un momento anteriore alla proposizione della relativa domanda.
La domanda, su quanto tempo permanga l’obbligo di mantenimento, passava poi al vaglio della Cassazione.
I Giudici della Suprema Corte hanno affermato quindi il principio secondo cui, in materia di revisione dell’assegno di mantenimento, il diritto di un coniuge a percepirlo e il corrispondente obbligo dell’altro a versarlo (nella misura e nei modi stabiliti), conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modifica. In mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell’accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della richiesta di modificazione (ex plurimus, Cass. Civile nn. 28987/08, 19722/08, 22941/06).
Infine, circa l’omessa valutazione da parte della Corte d’Appello di Lecce, della sottoscrizione della scrittura privata, anche da parte dei figli (dalla quale sarebbe emersa, per facta concludentia, una rinunzia al mantenimento già disposto in loro favore), la Cassazione ha ritenuto che la circostanza non sia decisiva: il mero trasferimento di un vivaio, tra l’altro in stato di abbandono, non integra di per sé la creazione di una concreta e immediata fonte di attività lavorativa.
Avv. Antonio Sansonetti del Foro di Lecce
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