“Una Proposta di Legge che ha come scopo quello di armonizzare l’attuale sistema sostanziale e processuale in materia di affidamento dei minori alle esigenze di tutela degli stessi emerse nel corso di quasi dieci anni di applicazione delle modifiche introdotte, alla legge N° 184 del 1983, dalla Legge 149 del 2001
è stata presentata, nei giorni scorsi, dal sottoscritto e dai colleghi Maurizio Lupi, Beatrice Lorenzin e Barbara Saltamartini.” Lo comunica in una nota l’on. Ugo Lisi.
“Questa iniziativa presenta una natura composita, in quanto, accanto a previsione di modifica sostanziale dell’istituto dell’affidamento familiare, sono modificate disposizioni di natura procedimentale, recependo le sollecitazioni che, più volte, sono provenute dai supremi organi giurisdizionali e delle prassi giudiziarie.
La Proposta di Legge, inoltre, incide su aspetti attinenti al sistema di erogazione dei servizi sociali in favore dei minori pur se, sotto questo aspetto, occorre precisare che, trattandosi di una normativa statale, sussistono una serie di limiti fissati dal riparto di competenze delineato dall’Articolo 117, secondo comma lettere l) e m), della Costituzione.
Pertanto le norme sostanziali e processuali introdotte in materia di affidamento familiare, essendo esercizio della potestà legislativa esclusiva statale in materia di giurisdizione e ordinamento civile, non presentano problemi di alcun genere, mentre le disposizioni in ordine al riconoscimento e all’accreditamento delle associazioni familiari trovano fondamento nella citata lettera m) del secondo comma dell’Art. 117 della Costituzione, essendo tese a garantire l’uniformità dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali all’interno del territorio nazionale.
In ogni caso, al fine di evitare potenziali conflitti di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni, si è provveduto a conferire carattere flessibile alla normativa nazionale introdotta in materia, facendo salvo il potere del legislatore regionale di adottare una normativa di dettaglio derogatoria, fermi restando i criteri minimi fissati dalla normativa statale.”