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Contromanifestazione della comunità omosessuale di Lecce per la veglia delle Sentinelle in Piedi

sentinelle arcigayLECCE – Manifestazione e contromanifestazione, quella a cui Lecce ha assistito oggi in via Umberto I, nella piazza antistante Palazzo Celestini e la Chiesa di Santa Croce. Da alcuni giorni, si era a conoscenza della prima veglia delle Sentinelle in Piedi di Lecce, movimento autodefinitosi apolitico e aconfessionale che si batte per la difesa della famiglia tradizionale. La veglia, strutturata come un vero e proprio flashmob, consiste nello stare in piazza a leggere un libro per un’ora, a due metri di distanza l’uno dall’altro, rispettando per tutto il tempo un assoluto silenzio, secondo l’esempio dei Veilleurs debout francesi.

In particolare, il movimento Sentinelle in Piedi, attivo su tutto il territorio nazionale, intende tener viva l’attenzione dell’opinione pubblica circa le minacce contro la libertà di espressione che proverrebbero, secondo la loro interpretazione, dal ddl Scalfarotto, che rischierebbe di rendere penalmente perseguibile (ribadiamo, sempre secondo la loro opinione) anche solo chi si definisca pubblicamente contrario all’estensione del matrimonio e dell’adozione dei bambini alle coppie omosessuali.

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La manifestazione ha preso il via come stabilito intorno alle 18,45 e, dopo una breve esplicazione della missione della veglia, i convenuti hanno iniziato a disporsi nel piazzale, aiutati da un piccolo servizio di sicurezza, incaricato di distribuire, inoltre, volantini informativi ai molti curiosi di passaggio.

Quello che forse non ci si aspettava era l’arrivo di un folto gruppo di attivisti e sostenitori dei diritti degli omosessuali che vedeva riunite diverse associazioni: LeA-Liberamente e Apertamente, Arcigay Salento La Terra di Oz, Agedo Lecce, per citarne alcune. I ragazzi, hanno iniziato a sfilare tra le fila dei partecipanti alla veglia con in mano palloncini colorati e cartelli con i colori dell’arcobaleno.

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«Noi siamo qui per la corretta informazione – ha dichiarato Gaia Barletta, di LeA-Liberamente e Apertamente – perché quello che manca a queste persone è una corretta informazione». Infatti, quello che viene recriminato in particolare alle Sentinelle è un’erronea interpretazione del ddl Scalfarotto, proposto per apportare alcune modifiche al testo della legge Mancino che riguarda il contrasto alle discriminazioni razziali, etniche e religiose.

«Io ritengo che il problema sia la confusione che c’è di fondo in questa manifestazione tra il discorso d’odio, che rientra nella Legge Mancino, con la libertà d’opinione – ha specificato Gianmarco Caniglia, coordinatore di Arcigay Salento La Terra di Oz – la legge non comporta che una persona che afferma o ritiene che una famiglia debba essere formata solo da un maschio e una femmina possa essere perseguito. La legge Mancino e il ddl Scalfarotto è un’aggravante per crimini d’odio».

E proprio per questo, i ragazzi hanno distribuito volantini per la piazza che riportavano non solo informazioni circa la loro causa, ma il testo del ddl, al fine di consentire a chiunque di constatare come non si faccia cenno ad alcuna persecuzione per coloro i quali esprimano la propria opinione, senza sfociare nella violenza o nella sua istigazione.

«Iniziative come queste, che sono collegate ad una legge contro l’omofobia, non fanno bene – ha dichiarato Gianluca Rollo, sostenitore della contromanifestazione – perché è chiara una non volontà di accettare una vera parità dei diritti. E questo non può far bene ad una paese che deve dare pari diritti a tutti: non parliamo solo di leggi contro l’omofobia, ma parliamo di pari diritti civili per tutti, matrimoni per le persone omosessuali, ma anche possibilità di adozione per le coppie omosessuali. Un paese deve essere questo e deve aspirare a questo».

Di seguito, vi riporto il testo della legge Mancino che riguarda il contrasto alle discriminazioni razziali, etniche e religiose, con le modifiche apportate dalla proposta di legge Scalfarotto che aggiunge la discriminazione legata all’omofobia e transfobia.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all’art.19 della convenzione stessa.

3. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o fondati sull’omofobia o sulla transfobia;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o fondati sull’omofobia o sulla transfobia;

3.3 E’ vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o fondati sull’omofobia o sulla transfobia.

Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3.3.bis: Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all’odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all’interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all’attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Federica Nastasia

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