SALENTO – Dopo la modifica inserita da un provvedimento a firma del senatore leghista Roberto Marti, ora anche i giudici prendono atto che la legge è subito operativa. Con ordinanze nn. 17,18,19, 20, 21,22 e 27 del 10.1.2018, il TAR Lecce, I Sezione (Presidente Antonio Pasca), ha accolto la richiesta cautelare di sette stabilimenti balneari (tre difesi dagli avvocati Leonardo Marutti e Francesco G. Romano, due dall’avvocato Antonio Quinto e gli altri dagli avvocati Danilo Lorenzo, Sergio Schito e Antonio Serio) che avevano ricevuto dai Comuni di Otranto, Vernole e Porto Cesareo l’ingiunzione alla rimozione delle opere per il periodo invernale.
Il Tar Lecce ha accolto la cautelare anche sulla base dell’art. 1, comma 246, della legge di stabilità per il 2019 – e questa rappresenta, con ogni probabilità, la prima applicazione in Italia – che prevede: “I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia previsto dall’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25”.
L’importanza della pronuncia risiede nel fatto che il Tar Lecce conferma l’immediata applicazione delle norme in questione, senza subordinarne l’efficacia ad alcun atto ricognitivo delle amministrazioni né sollevando dubbi sulla sua applicazione.
Tuttavia, secondo il Tar Lecce, sembrerebbe che sia necessario, al fine di poter mantenere le strutture per l’intero anno, che i soggetti interessati presentino una espressa richiesta di mantenimento annuale delle strutture.