MAGLIE (Lecce) – E’ il secondo caso in pochi giorni simile che si conclude con lo stesso verdetto di innocenza. Ed anche per una donna di Maglie è arrivata una sentenza di non doversi procedere nel processo in cui era imputata per aver intascato il reddito di cittadinanza per un paio d’anni senza comunicare gli importi ottenuti nel 2018 e nel 2019 da vincite di scommesse on line. Il gip Marcello Rizzo ha infatti disposto il non doversi procedere a carico della 60enne L.P. che, per l’accusa, avrebbe ottenuto indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza omettendo informazioni dovute. Per il giudice, così come evidenziato dalla stessa avvocata Ada Carolina Coluccello, l’assunto accusatorio non è condivisibile in quanto le vincite in questione sono state conseguite dall’imputata in misura inferiore agli importi totali delle giocate effettuate in ogni anno solare come risulta dalle tabelle inserite nella comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza di Maglie“.
In altri termini la donna aveva perso denaro praticando giochi e scommesse visto che le somme giocate erano superiori a quelle vinte negli anni 2018 e 2019. Più precisamente per il 2018 risulta che aveva giocato l’importo complessivo di 1120 euro portando in dote complessivamente 986 euro; nel 2019 aveva giocato 12mila e 330 euro ed aveva vinto poco più di 12mila euro. Anche se per la normativa fiscale l’importo totale vinto va considerato reddito senza possibilità di deduzioni deve rilevarsi che difficilmente il comune cittadino è consapevole di tale qualificazione specie quando effettua un gran numero di giocate che costituiscono l’immediato reinvestimento di precedenti vincite e, in un dato periodo, arriva a perdere più di quanto vinto.
Pertanto non è sostenibile che fosse consapevole dell’obbligo di comunicare gli importi vinti proprio perché erano accompagnati da perdite maggiori. peraltro il modello per la Dichiarazione Sostitutiva Unica non prevede una parte relativa all’indicazione delle vincite ottenute da giochi e scommesse, il che fa sorgere ulteriori dubbi in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato. Nel caso di specie L.P. ha riportato nella D.S.U. dati reddituali, patrimoniali e famigliari su cui non è stato sollevato alcun rilievo in gtermini di falsità; né può dirsi che vi sia stata omissione di “informazioni dovute” dovendosi ritenere tali quelle rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio tra le quali, per i motivi esposti, non rientrano le vincite ottenute da giochi e scommesse in misura inferiore agli importi giocati. Da qui il non doversi procedere a carico della donna.