
LECCE – La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, qualche giorno fa, con la Sentenza n. 15355 del 31.05.2023 ha accolto il ricorso proposto da Miggiano Fabrizio, un lavoratore dipendente della ‘Sgm’, e ha dichiarato nullo il provvedimento di destituzione (licenziamento) adottato dall’azienda di trasporti del comune di Lecce nel lontano 2014. Il lavoratore, accusato del furto di alcuni segnali stradali, e per questo sottoposto a procedimento penale, è stato, nel frattempo, assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste.
I Giudici della Suprema Corte hanno annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’Appello salentina, accogliendo in pieno la tesi difensiva prospettata dagli avvocati Fernando Caracuta e Cinzia De Giorgi secondo cui, nella perdurante vigenza del R.D. n. 148/1931, la destituzione comminata al Sig. Miggiano dovesse essere adottata dal Consiglio di Disciplina, e non già dalla società datrice di lavoro. Con la conseguenza che tale provvedimento disciplinare, adottato quindi da un soggetto diverso da quello previsto dalla legge, è affetto da nullità che rientra nella categoria delle nullità di protezione per contrarietà a norma imperativa.
Per effetto di tale nullità, pertanto, la tutela applicabile al lavoratore è quella reintegratoria piena ai sensi del primo comma dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, e non già quella semplicemente indennitaria, come aveva, invece, stabilito la Corte di Appello di Lecce. Spetterà ora ai Giudici della Corte Territoriale, nella fase di rinvio, riscrivere la sentenza, tenendo conto della massima tutela prevista per il lavoratore ovvero la reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato, oltre al pagamento di tutti gli stipendi maturati negli ultimi 10 anni.