In riferimento alle eccezioni mosse lo scorso 9 luglio dai parlamentari Bellanova e Maritati che avevano parlato di “palese violazione dell’articolo 63 comma 1 punto 2 del testo unico 267 del 2000”, rispetto alla vicenda della cartellonista leccese invocando, a questo proposito, l’intervento del prefetto di Lecce, Mario Tafaro, il segretario generale del Comune di Lecce Vincenzo Specchia precisa che “la posizione dell’assessore Giuseppe Ripa non presenta alcun profilo di incompatibilità”.
Di seguito pubblichiamo il parere del segretario generale che ha scritto un’apposita missiva al sindaco di Lecce, Paolo Perrone:
Sindaco illustrissimo,
in merito al parere richiestomi per le vie brevi circa l’incompatibilità dell’Ass. in oggetto citato, in quanto incompatibile, ai sensi dell’art. 63, I comma., punto 2 del Tuel, devo rilevare che l’Ass. Giuseppe Ripa risulta Amministratore unico della società Grafiche s.r.l. che ha la gestione come società privata di impianti pubblicitari che provvede al pagamento dell’imposta alla Dogre s.r.l., concessionaria del servizio di riscossione dell’imposta di pubblicità.
In relazione a quanto sopra, l’Ass. Ripa non risulta essere titolare, né amministratore, né tantomeno dipendente con poteri di rappresentanza di ditta che gestisce servizi o esenzioni di diritti, o ancora somministrazioni o appalti nell’interesse del Comune.
Inoltre, l’Assessore. predetto non riveste le su indicate qualità in società o impresa sovvenzionata dal Comune di Lecce.
Per le ragioni su esposte ritengo non sussistere la causa di incompatibilità dell’Ass. Ripa con riferimento alla disposizione dettata dall’art. 63, I comma n. 2 del Tuel 267/2000.
Tanto Le dovevo per quanto di mia competenza.
Cordiali saluti.