L’art. 14 del D.L. n. 201/2011(Decreto Monti) introduce, a decorrere dal 1º gennaio 2013, una serie di disposizioni finalizzate all’istituzione del tributo comunale sui rifiuti e servizi, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni. La norma prevede che a decorrere dell’entrata in vigore del nuovo tributo comunale, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (TIA1 , TIA2 e TARSU). Il nuovo tributo e` composto di due distinti prelievi:
– la tassa relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
– l’imposta sui servizi indivisibili, che ha preso la forma di una maggiorazione della tassa.
La legge 24 dicembre 2012, n. 228, meglio conosciuta come la legge di stabilità 2013, contiene nuove disposizioni in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (cd. TARES). La novità che ha un impatto immediato sui contribuenti è sicuramente rappresentata dal fatto che per l’anno 2013 e` prevista una disciplina transitoria, ma essa come e comunque peserà in modo particolare sulle famiglie numerose e sulle imprese. Il pagamento era previsto in quattro rate annuali con il versamento della prima rata, che era fissato ad aprile e con la possibilità per i Comuni di posticipare ulteriormente tale termine e le altre rate.
Le modifiche della legge di stabilità 2013 prevedendo che il tributo copra:
– i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;
– i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. Con tale termine si intendono i costi relativi alla maggiorazione per pagare l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la sicurezza, l’anagrafe e altri servizi.
La Tares perciò rispetterà due nuovi parametri che ne aggravano il peso sulle tasche dei contribuenti. In primis la Tares dovrà coprire il 100% del costo del servizio sostenuto dai comuni, che oggi si ferma in media al 79% con picchi massimo che toccano il 91%. A questo si aggiunge il fatto che la Tares dovrà finanziare anche i “servizi indivisibili” forniti dall’ente locale come l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la polizia locale, le aree verdi. Le risorse necessarie per coprire tali spese verranno dall’aumento di 30 centesimi di euro al metro quadro, anche se i Comuni possono aumentarla fino a 40 centesimi di euro, graduandola in base alla tipologia e della zona dove ubicato l’immobile. In sostanza, il corrispettivo per i servizi indivisibili porterà un incremento stimato di circa il 14% per una famiglia di tre componenti, ma in caso d’adozione dell’aliquota massima può arrivare anche al 19%.
Il nuovo tributo e` dovuto:
– da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
– da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Sono escluse da tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La Tares interessa perciò chiunque possieda o detenga locali suscettibili di produrre rifiuti, la cui base imponibile è data, come per la vecchia imposizione, della superficie assoggettabile in metri quadri pari all’80% di quella catastale.
La tariffa e` composta:
– da una quota che è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti;
– da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; la finalità è arrivare alla copertura integrale dei costi.
Nella norma è anche prevista una riduzione della tariffa nella misura massima del 30%. Essa può essere prevista dal Comune, nel proprio regolamento Tares, in caso di:
– abitazioni con un solo occupante;
– abitazioni tenute per uso stagionale o uso limitato e discontinuo;
– locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
– abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero;
– fabbricati rurali a uso abitativo.
Il Consiglio dei ministri nel decreto varato sabato 6 aprile u.s., per quanto riguarda la Tares, dà ai Comuni la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse come previsto dal Salva Italia, prevede che a tutela del contribuente la deliberazione si adottata dai Comuni almeno trenta giorni prima della data di versamento. Viene altresì rinviato all’ultima rata (dicembre) relativa al 2013 il pagamento della maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato già previsto dal Decreto Salva Italia.
Per quest’anno si inizierà a pagare a maggio in tre rate (maggio, settembre e dicembre), secondo quanto stabilito dal Governo e peserà più dell’Imu sulla prima casa. Il posticipo a dicembre in un’unica soluzione della maggiorazione di 30 centesimi al mq per tutti, che possono diventare anche 40 centesimi, per la parte dei servizi indivisibili dei Comuni, non risolve quello che è stato definito l’ingorgo fiscale estivo: il peso della tassazione è concentrato, infatti, tutto nel mese di dicembre quando ci sarà da versare anche il saldo dell’Imu (imposta non certo leggera) ed i vari conguagli di fine anno, creando così l’ingorgo di fine anno. Per questo, a mio parere, è fondamentale ripensare l’intera politica economica e fiscale del Paese, “che metta al centro la questione di una diversa ripartizione del carico fiscale, permettendo alle famiglie, con un reddito fisso, di ‘riavere’ parte di ciò che gli è stato prelevato rimettendo in moto quei consumi che sono una parte importante della nostra economia”.
a cura del Dott. Giovanni Lazzari, Dottore Commercialista.