Relativamente alla procedura di reclamo e mediazione tributaria da avviare per i ricorsi avverso le cartelle di pagamento, è necessario fare un po’ di chiarezza. Ovviamente parliamo di cartelle del Fisco, contenenti ruoli di natura tributaria, quindi, impugnabili davanti alla Commissione Tributaria.
In primo luogo si evidenzia che, secondo la circolare n. 9/E del 2012, l’obbligo della procedura di reclamo e mediazione tributaria non riguarda le cartelle di pagamento, salvo i casi in cui la stessa sia impugnabile per attività propria dell’Agenzia delle Entrate. In effetti, giova precisare che la cartella esattoriale può essere impugnata per “vizi propri”, per “vizi riconducibili all’attività dell’Agenzia delle Entrate” e per “vizi riconducibili sia all’Agenzia delle Entrate che all’Agente della Riscossione”.
Ebbene, soltanto nel secondo caso e quindi, nel caso in cui la cartella debba essere impugnata per vizi riconducibili all’attività dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui ricorra l’ulteriore requisito della controversia, il cui valore non superi 20mila Euro, il contribuente ha l’obbligo di avviare la procedura del reclamo, pena l’inammissibilità del ricorso. Sorgono alcuni problemi, nel terzo caso, quando i vizi da impugnare riguardano attività riconducibili sia ad attività dell’Agenzia delle Entrate che a quelle del Concessionario della Riscossione. Limitatamente a tale situazione la circolare 9/E del 2012 non consentirebbe di sdoppiare gli adempimenti processuali riguardanti la stessa controversia. Si ipotizza, infatti, che nei confronti di entrambe le parti resistenti, quindi, anche Equitalia, il termine per la costituzione in giudizio decorrerebbe dal giorno successivo alla scadenza dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia oppure dal giorno successivo al provvedimento di rigetto dell’istanza o di accoglimento parziale.
Avv. Marina Pierri
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