PARABITA – La vicenda del Comune di Parabita non finisce mai di stupire. Con un vero e proprio colpo di coda nella immediata vigilia del rinnovo del Consiglio Comunale dopo lo scioglimento per condizionamenti mafiosi, con sentenza pubblicata questa mattina, il TAR Lazio, accogliendo il ricorso proposto dagli ex amministratori guidati dal Sindaco Cacciapaglia, difesi dall’Avv. Pietro Quinto, unitamente all’Avv. Luciano Ancora, ha annullato il decreto di proroga della durata dello scioglimento del Consiglio Comunale di Parabita e della gestione commissariale, che doveva cessare dopo 18 mesi, consentendo lo svolgimento delle elezioni nella tornata elettorale «naturale», fissata normativamente al 21 ottobre 2018. Ed invece, con una deliberazione del settembre 2018 lo scioglimento era stato prorogato per ulteriori 6 mesi sicchè il turno elettorale fu rinviato al 26 maggio.
Nel ricorso era stata prospettata la grave violazione di legge perché il provvedimento di scioglimento non può eccedere i 18 mesi e la eventuale proroga per ulteriore sei mesi presupponeva la sussistenza di «motivi eccezionali».
Il TAR Lazio, condividendo le argomentazioni difensive svolte dagli Avv.ti Quinto ed Ancora, ha evidenziato la inesistenza degli eccezionali motivi, affermando che per giustificare una proroga occorreva «una motivazione molto rilevante per allontanare ulteriormente lo svolgersi della democrazia elettorale che caratterizza l’affidamento ordinario della gestione di un Ente locale». Nulla di tutto questo nel caso del Comune di Parabita, atteso che – come dedotto dai difensori dei ricorrenti – la proroga dello scioglimento era stata disposta su richiesta della gestione commissariale, che aveva espresso la «volontà di continuare la gestione commissariale secondo l’ordinaria attività», senza dimostrare l’esistenza di particolari situazioni di «eccezionalità» che imponessero la proroga.
Il TAR Lazio ha analizzato punto per punto tutti i riferimenti fattuali indicati nella relazione commissariale e, condividendo le tesi difensive degli Avv.ti Quinto ed Ancora ed esaminando la documentazione esibita, ha «smontato» tutte le argomentazioni della proposta ministeriale. Si legge infatti in sentenza che «la disposta proroga della gestione commissariale è stata priva di adeguata motivazione su circostanze eccezionali che l’avrebbero giustificata ai sensi dell’art. 143, c. 10, TUEL laddove appare tesa più a ribadire la legittimità del precedente scioglimento che l’effettiva esigenza di prolungamento del commissariamento per ragioni specifiche».
Commentando la sentenza del TAR Lazio, l’Avv. Pietro Quinto ha espresso, per un verso, l’amarezza per una decisione che interviene dopo la consumazione di un danno irreparabile coincidente con il rinvio del turno elettorale che doveva svolgersi il 21 ottobre 2018; per altro verso, la soddisfazione per una sentenza che, con le sue affermazioni, consente ai cittadini di Parabita di andare a votare il 26 maggio nella consapevolezza della situazione di piena legalità della vita amministrativa del proprio Comune. Sta in fatto – continua l’Avv. Quinto – che da questa mattina i Commissari Straordinari non hanno alcun titolo per risiedere nel Comune di Parabita. La qual cosa ha una sua rilevanza sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista politico.