Forse sarà un’idea non proprio facile da accettare per tutti i Mazzarò che ancora esistono nel mondo, ma quando una persona muore va via solo lei, mentre il suo patrimonio resta e passa nelle mani di altri.
Infatti, alla morte di una persona i suoi beni si trasferiscono in eredità ad altri per effetto di un precedente testamento o, se esso manca, in base alle regole stabilite dalla legge. L’ordinamento giuridico, insomma, attraverso lo strumento del testamento consente a ognuno di disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere, ma se la morte sopraggiunge quando una persona non ha ancora disposto nulla con testamento, o ha disposto dei suoi beni solo in parte, sarà la legge a intervenire indicando i criteri secondo cui gli stessi beni devono essere assegnati e distribuiti. È pressocchè superfluo evidenziare che i criteri di successione stabiliti dalla legge assumono un’importanza centrale ed applicazione frequentissima negli ambienti più modesti, dove l’abitudine di fare testamento non è molto diffusa. Nel dettaglio, in mancanza di testamento, è la legge a regolare la successione, istituendo come eredi del de cuius (cioè del defunto) il coniuge, i figli, i genitori e gli altri parenti fino al sesto grado. La regola basilare è, in linea generale, che la presenza di congiunti prossimi esclude il diritto di succedere dei parenti più lontani. Se poi mancano del tutto parenti entro il sesto grado, succede lo Stato.
Quella esposta viene chiamata “successione legittima” ed opera per legge in mancanza di testamento: va perciò distinta dalla c.d. “successione necessaria”, che invece opera per legge in presenza di testamento (e contro il testamento). Anche quando vi è un testamento, infatti, il legislatore pretende che con esso non vengano lesi i diritti dei parenti più stretti. La libertà di disporre con atti di ultima volontà incontra cioè un limite invalicabile in alcune disposizioni poste a tutela della famiglia. È così previsto che si possa disporre per testamento solo di una parte del proprio patrimonio. Una quota viene, infatti, riservata dalla legge ai c.d. “legittimari”, cioè a quei soggetti che, in virtù dello strettissimo legame di sangue con il testatore, non possono essere esclusi dalla successione, ci fosse anche la volontà contraria di quest’ultimo: coniuge e figli o, in mancanza di figli, genitori o nonni. Come può notarsi, non rientrano tra i “legittimari” né fratelli né sorelle, e tantomeno parenti ancora più lontani. La quota spettante ai “legittimari” è detta “legittima”. Quando questa quota sia stata violata, anche per effetto di donazioni compiute in vita, l’avente diritto ad essa può intraprendere le vie legali per ottenere, con un’azione di riduzione, quanto gli spetta: ciò vale sempre, anche quando la volontà del testatore di disporre in violazione della legittima sia stata raccolta da un notaio.
In definitiva, la successione c.d. “legittima” si applica quando non vi sia testamento e può operare anche in favore di parenti così lontani che spesso di essi neppure si conosce l’esistenza, secondo una ratio legis che è di privilegiare quanto più possibile la trasmissione del patrimonio entro l’ambito della famiglia intesa in senso lato, prima di far succedere lo Stato; la c.d. “successione necessaria” invece vale quando vi è un testamento e funge da limite, posto a tutela dei congiunti più prossimi, alla libertà di ciascuno di scegliere a chi lasciare i propri beni dopo la morte. Una regola molto importante in materia di successione è poi quella che tecnicamente viene chiamata “rappresentazione”: supponiamo che l’intero patrimonio di una persona dovrebbe passare per effetto di successione testamentaria o legittima ai suoi due figli in parti uguali ma che uno di questi sia premorto lasciando a sua volta due figli. Ebbene, in tal caso, la legge prevede che questi ultimi subentrino nella successione al posto del padre premorto in parti uguali, per cui avranno diritto di conseguire ognuno metà della quota lasciata al loro padre (e dunque, nel nostro esempio, un quarto di eredità ciascuno). Un consiglio finale: il subentrare di un soggetto nei diritti patrimoniali di un altro per causa di morte (c.d. successione), richiede per legge l’accettazione dell’eredità, accettazione che sarà più che opportuno formulare “con beneficio d’inventario” quando si ha il dubbio che nella massa ereditaria i debiti siano superiori alle ricchezze effettive.
avv. GIOVANNA PIERA PEDONE
Avvocato del Foro di Lecce –
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