Il risveglio delle coscienze giunge, purtroppo, sempre troppo tardi. Come una sfera su di un piano inclinato la qualità e, conseguentemente, i risultati del calcio italiano hanno subito, negli anni, un declino inesorabile ed impressionante. Sono ormai lontani i tempi in cui le squadre italiane facevano
manbassa di trofei e riconoscimenti. Da terreno fertile e rigoglioso a distesa arida e secca. Al giorno d’oggi il calcio italiano è come una anziana nobile spiantata: osserva fiera lo stemma della propria casata perchè, in fondo, le è rimasto solo quello.
Sentiamo sempre dire: bisogna valorizzare i vivai! I giovani atleti sono il futuro del calcio italiano! Di concreto, tuttavia, c’è ben poco. Fatte le dovute eccezioni, in media, per sperare di avere una maglia da titolare nel campionato di Serie A bisogna raggiungere almeno i 27 anni. E tutti gli altri? I più romantici coltivano speranze. Tutto il resto parte per altri lidi facendo spesso le fortune di società, evidentemente, più avvedute.
Eppure l’ordinamento sportivo ha previsto uno strumento per stimolare la crescita e la maturazione dei vivai. Il problema è che, tuttavia, non tutti ne sono a conoscenza.
Il premio di valorizzazione previsto dall’art. 103, comma 3, delle Noif (Norme organizzative interne della Figc) stabilisce che “negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria, determinato con criteri analiticamente definiti da erogare attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste”.
In sostanza il premio di valorizzazione è stato previsto al fine di rimborsare gli sforzi fisici ed economici sostenuti da una società per far crescere e migliorare un giovane atleta, delle giovanili, ricevuto in prestito da una società spesso, ma non necessariamente, di una categoria maggiore.
In un periodo storico nel quale le grandi società sono ossessionate dal risultato immediato, il prestito si trasforma in un concreto strumento di crescita dei vivai. Nella maggiorparte dei casi un giocatore “finito” in prestito scalda la panchina (se ci arriva). Nell’ottica, tuttavia, di un profitto sicuro le chances di vederlo in campo salgono vertiginosamente.
Il premio di valorizzazione rappresenta, dunque, un incentivo offerto alle società presso le quali l’atleta viene dato in prestito affinchè le stesse lo inseriscano più frequentemente nella formazione titolare. Questo indennizzo viene, infatti, versato qualora il ragazzo raccolga un certo numero di presenze.
Come riferito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 comma 3 delle NOIF, il premio per la valorizzazione degli atleti ceduti a titolo temporaneo deve essere previsto in una apposita clausola, frutto dell’accordo tra le parti, che entra a far parte degli elementi essenziali del negozio, determinandone un fondamentale aspetto economico.
Tale premio, da corrispondersi a favore della società cessionaria all’inizio della stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste, dovrà essere erogato attraverso la Lega cui appartiene la Società obbligata a versarne l’importo.
Tale somma rappresenta un credito certo, liquido ed esigibile sospeso, come detto, al realizzarsi di determinate condizioni.
In ossequio a quanto disposto dal Lodo Petrucci le società professioniste, al fine di essere ammesse a partecipare ai campionati della Lega della propria categoria, devono garantire le obbligazioni assunte nel corso della stagione, derivanti sia dai contratti con i tesserati che dalle operazioni di acquisizione dei calciatori, attraverso una fideiussione bancaria a prima richiesta, peraltro, oggetto di controllo da parte della Covisoc.
Il premio di valorizzazione rientra sicuramente tra le obbligazioni di cui si parla e, pertanto, è coperto in tutto il suo importo da tale fideiussione.
Vi è più che tale credito non subisce condizionamenti dalle future condizioni economiche del club debitore (eventuali fallimenti).
Così come disposto dalle raccomandazioni contabili al punto N. 4 D.IV “cessioni temporanee di contratto con fissazione di un premio di valorizzazione…” tale premio deve essere, infatti, imputato per competenza nel conto economico dell’esercizio in cui il premio stesso matura, quindi, è irrilevante il momento in cui viene effettuato l’effettivo pagamento.
Peraltro per ottenerne il pagamento sarà sufficiente rivolgersi alla Lega di competenza la quale a sua volta fungerà da intermediaria con la Figc al fine di effettuarne il versamento.
Avv. Cristian Zambrini
http://www.studiolegalezambrini.it/