NEVIANO (Lecce) – Le case o strutture per il Commiato sono state previste dalla Legge Regione Puglia n. 34/2008 per officiare riti per il commiato. Si tratta di strutture che possono essere utilizzate per la custodia e l’esposizione delle salme prima del funerale, per consentire il cordoglio e l’estremo saluto a chi non abbia la disponibilità di un’abitazione adeguata o abbia necessità di organizzare cerimonie di commiato laiche o di religioni diverse.
A Neviano è accaduto che, il titolare di un’impresa di Onoranze di Funebri di Neviano ha presentato un progetto, oltretutto autorizzato dal SUAP dello stesso ente comunale, che prevedeva l’apertura di una struttura per il commiato all’interno di un immobile in via Roma, ossia nel pieno centro abitato del Paese e, quindi, in una zona prospiciente il Centro Storico, oltre che nelle immediate vicinanze di fruttivendoli, caffetterie, supermercati, panifici, pizzerie ed altri esercizi commerciali.
Contro l’apertura della struttura in parola, con il patrocinio dell’avvocato Ilenia Antonaci, del Foro di Lecce, ha presentato ricorso dinanzi al Tar – il titolare di altra agenzia funebre sostenendo come il Comune di Neviano, nell’accoglimento della pratica edilizia e nel successivo rilascio del permesso di costruire in favore del controinteressato non applicava correttamente le disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 4 comma 3 della L.R. Puglia n. 34/2008 e 10, 12 e 14 comma 1 bis del D.P.R. 380/2001, atteso che, l’attività da intraprendersi doveva considerarsi, a tutti gli effetti, “attività funeraria” da svolgersi all’interno del centro abitato, e non una semplice attività commerciale.
Un caso simile è stato già trattato dal Tar Puglia, Lecce, sezione I, che con sentenza del 17 luglio 2018 n. 1178, ha stabilito che, le case di commiato sono luoghi dove poter esporre la salma del defunto per l’estremo saluto prima del funerale, assimilate dal legislatore al cimitero ed al crematorio. Dette strutture non possono essere, infatti, equiparate alle “agenzie funebri”, che svolgono, all’interno dei locali che occupano attività meramente amministrativa o, al più, di vendita di casse e urne, ma certamente non custodiscono o espongono salme.
In considerazione dell’attività funeraria che svolgono, analogamente ai cimiteri ed ai crematori, le strutture per il commiato non possono essere collocate all’interno del centro abitato, né nell’ambito di “strutture di vita collettiva” del paese.
Nel caso in questione, il Comune di Neviano, nonostante la Legge in materia prevedesse tutt’altro e nonostante i già precedenti pronunciamenti del Tribunale amministrativo, assentiva comunque alla realizzazione di una struttura per il commiato nel pieno centro abitato del paese. Ora sarà il TAR Lecce a pronunciarsi sul ricorso presentato dal titolare dell’agenzia funebre, difeso dall’Avv. Ilenia Antonaci.